L’Agenzia chiarisce: imponibile in Italia anche se trasferita la residenza fiscale
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul complesso tema del trattamento fiscale in caso di riscatto anticipato del fondo pensione da parte di un residente all’estero. In particolare, la Risposta ad interpello n. 296 del 26 novembre scorso dettaglia come considerare l’imponibilità di un lavoratore che abbia maturato una posizione presso un fondo italiano e risieda oggi stabilmente in Singapore ove, secondo la convenzione stabilita con il nostro Paese, lo stesso non sia considerarsi pensione ma reddito da lavoro e, dunque, passibile di tassazione in Italia.
Un orientamento d’interesse operativo
Non è la prima volta che l’AE interviene su temi simili, che rivestono com’è ovvio particolare rilevanza per datori di lavoro e italiani espatriati. L’importanza della recente risposta, tuttavia, è da ricondursi al chiaro indirizzo operativo circa l’applicazione delle regole interne e di convenzione internazionale in presenza di posizioni pensionistiche maturate in Italia ma liquidata a un soggetto fiscalmente residente in uno stato estero a fiscalità privilegiata (come da Decreto ministeriale del 4 maggio 1999). Non a caso la riflessione prende le mosse da un’attenta disamina dell’accordo contro le doppie imposizioni tra Italia e Singapore.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Dato per assunto l’accertamento effettivo della residenza, l’istituto dell’interpello si sofferma in particolare su come, secondo l’articolo 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR, le prestazioni dei fondi pensione costituiscano reddito assimilato a lavoro dipendente che, corrisposto da soggetto residente sul nostro territorio nazionale, è da intendersi prodotto in Italia. Ne consegue che la prestazione sia soggetta a ritenuta d’imposta come da articoli n. 24, comma 1-quater, del d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e n. 14 del D.lgs. 252 del 5 dicembre 2005. A questo punto unico discrimine potrebbe celarsi fra le maglie della Convenzione siglata con il Paese di nuova residenza del lavoratore che, tuttavia, nel caso di specie non contiene indicazioni sul riscatto delle posizioni di previdenza complementare.
La decisione finale
Ultima valutazione interessata dalla risposta era a questo punto motivare perché quanto in oggetto fosse da intendersi reddito da lavoro dipendente e non di pensione. Richiamato l’articolo n. 18 del Commentario OCSE l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come una prestazione possa essere considerata “altra remunerazione analoga alla pensione” solo quando rappresenta la commutazione di un diritto pensionistico già maturato. Nel caso di specie il contribuente è ad oggi privo dei requisiti per accedere alla prestazione pensionistica complementare e, poiché il riscatto interesserebbe solo quanto maturato fino alla data di disinvestimento, non può considerarlo sostituzione di un trattamento pensionistico. Ne consegue che la prestazione sia oggetto di ritenuta nella misura prevista in Italia, Paese in cui è stata svolta l’attività lavorativa.
