L’agenzia delle Entrate: “solo se ricompresa nell’intera opera di realizzazione”
La risposta all’interpello n. 309, evasa dall’Agenzia delle Entrate nei giorni scorsi, interviene a chiarire quali premesse consentano di fruire dell’aliquota Iva al 10% per la progettazione di edifici destinati ad accogliere centri di ricerca e attività didattiche e formative. Perché la prestazione benefici dell’agevolazione, è spiegato, l’appalto deve riferirsi all’intera realizzazione opera: se disgiunta da quella costruttiva, la prestazione progettuale è infatti da ritenersi autonoma e, dunque, soggetta ad aliquota ordinaria.
Le necessarie premesse
Nel documento l’Agenzia delle Entrate recupera e traccia i confini che definiscono le condizioni essenziali per poter beneficiare della riduzione fiscale a partire dalle caratteristiche d’utilizzo che il nascente edificio è tenuto preventivamente a dimostrare. Perché infatti progetto ed opera possano essere destinatari dell’Iva agevolata, dev’essere in primis data prova della loro “finalità non marginale e continuativa di tipo didattico”. Questo premesso, va preso in esame quanto indicato nel Dpr n.633 del 26 ottobre 1972: alla sua tabella A, parte III, numero 127-quinquies, sono definiti i contratti di appalto passibili di aliquota ridotta, mentre al 127-septies gli edifici assimilati alle abitazioni non di lusso (tra cui rientrano i fabbricati scolastici).
Prassi e giurisprudenza
Nella risposta è passata in rassegna l’evoluzione giurisprudenziale sul tema evidenziando i passaggi più dirimenti per la piena comprensione delle caratteristiche prodromiche alla prevista agevolazione fiscale. In particolare è richiamata la risoluzione n. 52/E del 18 febbraio 2008 che ribadisce come i sevizi relativi alla realizzazione attengano “solo alla costruzione delle opere senza riferirsi espressamente alle prestazioni di progettazione” che, pertanto, “in linea di principio non beneficiano dell’applicazione delle minore aliquota, ma scontano l’imposta ordinariamente”. A questa, tuttavia, si aggiunge la risoluzione n. 168 del 24 dicembre 1999 che chiarisce come “le prestazioni di progettazione delle opere (…) possono essere assoggettate all’aliquota ridotta del 10 per cento nel caso in cui non siano rese autonomamente, ma in dipendenza dall’unico contratto di appalto avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell’opera. In caso contrario, alle stesse prestazioni si applica l’imposta in base all’aliquota ordinaria”.
Il caso di specie
Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate conferma come sufficienti le premesse portate a testimonianza dell’effettivo futuro impiego della struttura a scopo didattico. Il centro di ricerca, infatti, s’impegna ad attivare una significativa attività formativa in collaborazione con università, scuole del territorio e organizzazioni professionali. Richiamata la Circolare n. 1/E del 2 marzo 1994 e successive risoluzioni, l’AE osserva quindi come “il beneficio fiscale si rende applicabile anche ad edifici che, se pure non sono precipuamente destinati a ospitare collettività, sono utilizzati per il perseguimento delle finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficenza”. Questo premesso, si dà conferma della possibilità di ricorrere all’aliquota Iva al 10% per la progettazione, fermo restando (come già spiegato) che quest’ultima non risulti autonoma rispetto alla costruzione del fabbricato e della sua funzione di pubblica utilità.
