Premi lavoro e partecipazione agli utili legge di bilancio tassazione Studio Gnecchi

Detassazione per premi di risultato e partecipazione agli utili

Si abbassa l’imposta sostitutiva e cresce il tetto annuo per l’imponibile

Welfare e produttività si confermano sempre più al centro degli obiettivi del Legislatore che, nella Legge di bilancio 2026, è intervenuto al rafforzamento della disciplina dei premi di risultato riducendo l’aliquota dell’imposta sostitutiva all’1%, al contempo innalzando il limite massimo agevolabile a € 5.000.

 

Il nuovo regime fiscale dell’istituto

Lo strumento dei premi di risultato ha visto il primo importante sprone con la legge n. 208 del 28 dicembre 2015. La legge n. 207 del 30 dicembre 2024 ha quindi introdotto una significativa riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività che, per il 2025, è stata portata dal 10% al 5%. Il comma 8 dell’articolo 1 della recente Legge di Bilancio è quindi intervenuto in via transitoria a modificarne ulteriormente l’incidenza, facendo sì che per gli anni 2026 e 2027 la percentuale si abbassi come detto all’1%.

Il comma seguente, il 9, in più, non solo porta il limite dell’imponibile 5.000 euro lordi, ma vi ricomprende tutti i premi percepiti dal dipendente nel corso dell’anno e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Tale agevolazione è tuttavia riservata ai soli lavoratori dipendenti del settore privato che, nell’anno precedente a quello per cui è prevista l’erogazione premiale, abbiano maturato un reddito lavorativo non superiore a € 80.000.

 

Vantaggi solo a fronte di reale incremento della produttività

Per fruire della detassazione il premio di risultato deve attenersi a specifici standard (come da Decreto interministeriale n. 95073 del 25 marzo 2016): obiettivi preventivamente stabiliti e inseriti nei contratti collettivi e territoriale: accordi che dovranno essere depositati presso l’ITL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

 

Decontribuzione sui premi

Se la possibilità di applicare una decontribuzione sui premi di risultato è stata introdotta dal Dl n. 50 del 24 aprile 2017, uno dei punti di riferimento applicativi in tema di welfare (non ultimo per la conversione dell’importo ricevuto con benefit indicati all’articolo n. 52 del Tuir) si conferma ad oggi la circolare n. 5/E del 29 marzo 2018 a firma dell’Agenzia delle Entrate.