Nuovi criteri di selezione in base alla “rilevanza economica” delle partecipazioni
La Legge n. 199 del 30 dicembre scorso ha introdotto due nuove soglie quantitative che impattano sulle esenzioni tanto dei dividendi che PEX (le “participation exemption”): regimi per cui fino al periodo d’imposta 2025 non era previsto alcun limite minimo di partecipazione. Scopo del Legislatore è, come già per altre novità contenute nella medesima riforma, favorire il gettito erariale e avvicinare la disciplina fiscale italiana a quella europea (come per esempio la direttiva “Madre-figlia” del 2011).
Esclusione e soglie minime
Le modifiche fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio per l’accesso ai regimi di esclusione del 95% intervengono in particolare su quanto precedentemente previsto dall’art. 89 (per il regime di esenzione dei dividendi) e 87 del Tuir (participation exemption), subordinando ora il beneficio ad almeno una delle seguenti condizioni:
- quota di partecipazione al capitale noninferiori al 5%;
- valore fiscaledelle partecipazioni pari o superiore a 500 mila euro.
Solo per la prima soglia andranno considerate anche le eventuali partecipazioni possedute indirettamente per mezzo di società controllate (come da art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile), pur ridotte dell’effetto demoltiplicativo della catena societaria.
Per quanto attiene invece la seconda soglia, oltre al costo storico d’acquisto delle partecipazioni, andrà posta attenzione anche alle eventuali vicende che possano condizionarne il valore fiscale (dai versamenti in conto capitale o a fondo perduto, passando per le rinunce ai crediti da parte dei soci, fino alle restituzioni di capitale e altre operazioni straordinarie). Si osservi infine che ai fini del computo dei dividendi o proventi assimilati concorreranno tanto quelli di società italiane che di realtà residenti nell’Unione Europea e nello spazio economico europeo.
Chi sarà interessato dalla nuova disciplina
L’esclusione del 95% dalla base imponibile (col conseguente vantaggio di un’imposizione
IRES particolarmente contenuta) non vedrà coinvolti dalle nuove soglie le persone fisiche che percepiscono dividendi al di fuori dell’esercizio d’impresa così come gli enti non commerciali. A vedersela invece con i neo-introdotti limiti d’accesso saranno le società di persone, persone fisiche imprenditori, società di capitali ed enti commerciali.
Quanto introdotto dalla Legge di Bilancio impone il requisito dimensionale aggiuntivo alle sole partecipazioni acquisite a partire dal 1° gennaio 2026. Ogni partecipazione assunta antecedentemente a questa data continuerà a beneficiare del tradizionale regime PEX.
