Rateizzazione plusvalenze Legge di Bilancio 2026 Studio gnecchi

Plusvalenze patrimoniali: niente più frazionamento della tassazione

La rateizzazione solo in casi particolari (come cessioni d’azienda o rami d’azienda)

Tra le tante novità introdotte dalla Legge di Bilancio spicca quella sulla disciplina delle plusvalenze d’impresa che, per le operazioni a far data dallo scorso 1° gennaio in poi, non potranno più fruire del frazionamento del carico fiscale in cinque quote annuali. Così facendo, viene meno il vantaggio di poter attenuare l’impatto delle tasse a seguito cessione di beni strumentali grazie alla loro distribuzione su più esercizi.

 

Un percorso di “razionalizzazione”

È così definito l’obiettivo che, all’art. 1, commi 42 e 43 della Legge n. 199 del dicembre 2025, sottrae alle “plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all’articolo 87” la possibilità di rateizzazione. Il Legislatore avrebbe infatti inteso, con questo e altri interventi, superare la stratificazione di norme venutesi a creare nel tempo e restituire maggiore aderenza temporale tra le operazioni e i versamenti fiscali.  Le plusvalenze patrimoniali Interdette dalla possibilità di frazionamento sono in particolare le medesime tre fattispecie patrimoniali giù individuate dall’art 86 del Tuir come imponibili, e cioè:

  • Cessioni a titolo oneroso.
  • Risarcimenti a fronte perdita o danneggiamento di beni.
  • Assegnazioni a soci o destinazioni con finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Ognuno dei suddetti beni, per partecipare del vantaggio della rateizzazione doveva infine risultare in possesso dell’azienda da non meno di tre anni.

 

Cosa cambia e cosa no

Quanto sopra riportato valeva tanto per i singoli beni che per i complessi aziendali (ex articolo 2555 del codice civile) Quest’ultimi, tuttavia, non rientrano nelle restrizioni introdotte dalla Legge di Bilancio e potranno dunque continuare a beneficare della rateizzazione: è infatti specificato nel provvedimento come la possibilità di frazionamento in 5 quote permanga per le plusvalenze derivanti da cessione di azienda o rami d’azienda (purché possedute da almeno tre anni). Medesimo trattamento interesserà anche le società sportive in caso di cessione dei diritti esclusivi di prestazione degli atleti professionisti (purché gli stessi siano posseduti da almeno due anni).