La recente risposta ad un interpello chiarisce l’applicabilità del realizzo controllato
In merito ad un’operazione di conferimento (ex art. n. 177, comma 2, del TUIR), la recente risposta dell’Agenzia delle Entrate (la n. 9 del 20 gennaio scorso) conferma che l’apporto a patrimonio netto di una partecipazione di controllo, senza aumento di capitale sociale, beneficia del regime di realizzo controllato quando il conferente è unico socio della conferitaria.
All’origine della richiesta
A sottoscrivere la domanda di chiarimento, un contribuente intenzionato a trasferire l’intera partecipazione d’una società in una holding (di cui già figurava quale socio unico) senza accompagnare alla procedura alcun aumento del capitale sociale. Il dubbio prendeva le mosse proprio dal succitato articolo del TUIR che, di norma, vorrebbe il soggetto conferente destinatario di azioni o quote della società conferitaria. Ecco dunque l’istante domandarsi se la norma ricompredesse anche “gli apporti a patrimonio netto non modificativi del capitale sociale, fermo restando che a seguito dell’apporto la società assegnataria deve acquisire, ai fini della neutralità o del realizzo controllato il controllo della società la cui partecipazione è stata oggetto di apporto”.
Pregresso normativo
Nel confermare come la condizione indicata fosse attinente a quanto previsto dalla norma, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato una sua precedente circolare, la n. 33/E del 17 giugno 2010, osservando come nel caso di specie “l’istante trasforma semplicemente un controllo diretto su Alfa in uno indiretto sulla medesima società (tramite una seconda società, Beta, anch’essa totalmente controllata dall’Istante), attuando una mera riorganizzazione dei propri assetti di controllo societario”.
A tema evoluzione normativa va inoltre ricordato quanto introdotto dal D.Lgs n. 192 del 13 dicembre 2024, intervenuto ad ampliare il precedente contesto applicativo della norma anche ai conferimenti che comportino un aumento della pregressa percentuale di controllo d’azienda. Anche alla luce di quanto sottolineato dal Decreto Legge, le uniche circostanze che vanno osservate per fruire del realizzo controllato si confermano:
- che lo scambiante riceva azioni o quote della società conferitaria;
- che a fronte di detti conferimenti la conferitaria acquisisca il controllo della società scambiata.
