Tassazione delle plusvalenze ed esenzioni immobili occupati
Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del Ministro dell’Economia Giorgetti, il disegno di legge di bilancio per l’anno 2023, dalla UE è giunto l’avallo (pur con riserva e conseguente ripensamento su POS, evasione fiscale e pensioni) e, secondo la timeline, si dovrà ora solo attendere il primo giorno del nuovo anno. Va detto che svariate sono state le osservazioni e le proposte di modifica che erano giunte all’indirizzo delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato nelle ultime settimane, richieste che spaziavano dai contributi previdenziali alla proroga degli incentivi assunzionali, fino all’operatività delle partite IVA, norme per l’aggregazione degli studi professionali o il sostegno alle imprese, non ultimo in merito all’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Mentre sui media si susseguono commenti, riflessioni e perplessità, alcuni punti attendono chiarimenti che solo l’applicazione “sul campo” potrà definire (un esempio per tutti: il nuovo regime forfettario). Ma meritevole di approfondimento è anche il tema della tassazione sugli immobili, su ci soffermiamo in questo contributo.
Tasse sulle plusvalenze per i non residenti in partecipazione su immobili italiani
È questo uno dei temi oggetto del nuovo Ddl Bilancio. All’art. 2 “disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri” intervengono infatti novità che interessano l’art.23 del TUIR ove, in primis, in tema di tassazione dei soggetti non residenti, si osserva come i redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti il cui valore derivi (per più della metà) da beni immobili situati in Italia, siano da considerarsi prodotti nel territorio dello Stato. È in particolare l’art. 24, comma 1, a modificare la norma di territorialità: se dunque in precedenza la cessione indiretta d’immobili da parte di un non residente comportava la tassazione in quanto riferibile a compravendita di cessione di una società italiana, la nuova norma ne prevede appunto la tassazione anche laddove la società non sia italiana.
Sempre l’art. 24, al comma 2, rimuove poi l’esenzione dall’imposta sulle plusvalenze in caso siano oggetto di cessione partecipazioni non quotate in società il cui valore sia frutto di immobili sul territorio italiano. Se dunque il Ddl Bilancio andava con la precedente a colpire le società non residenti, con questa norma interviene direttamente su quelle del Belpaese. Le plusvalenze così assimilate a quelle derivanti dalla cessione di partecipazione in società residenti, sono redditi diversi di natura finanziaria, cui non si applica dunque l’art. 5, comma 5, del Dlgs. n. 461 del 1997, secondo cui non vengono assoggettati alle plusvalenze quanti (compresi investitori istituzionali) risiedano in Paesi con adeguato scambio d’informazioni con l’Italia.
A proposito di immobili (occupati)
Nel Ddl Bilancio (art. 21) rientra anche il tema degli immobili abusivamente occupati e dunque, lungi dalla piena disposizione dei proprietari, immeritevoli d’aggiungere al danno anche la beffa dell’IMU. Un’esenzione di magra consolazione, ci vien da dire, in attesa di strumenti giuridici ben più pervicaci contro questa anomalia tutta italiana. E se la riforma del processo civile, dal canto suo, pare andrà nella direzione di garantire una più rapida liberazione dell’immobile in caso di occupazione senza titolo, ben venga nel mentre questo gesto di vicinanza della PA. Ma come fare per non pagare l’IMU sugli edifici non utilizzabili o disponibili?
La conditio sine qua non è che sia già stata o venga presentata denuncia all’autorità giudiziaria come da articoli 614 o 633 del Codice penale e ne sia data comunicazione al Comune di pertinenza secondo modalità telematica.