Con l’attivazione del Registro dei pegni l’Agenzia delle Entrate dà operatività allo strumento
Il pegno mobiliare non possessorio, introdotto nel 2016 dal “Decreto banche”, è stato pensato e voluto per andare incontro alle crescenti esigenze delle imprese di adire al sistema delle garanzie con strumenti agili e flessibili. È questo il caso di un pegno che non viene consegnato al creditore ma resta nella disponibilità del debitore (che continua a utilizzarlo) al contempo finanziando per mezzo di quello la propria attività.
L’iter del pegno non possessorio
È il Decreto legge n. 59 del 3 maggio 2016, subito apostrofato “Decreto banche”, a introdurre l’opzione del pegno non possessorio che, all’articolo 1, comma 1, mette in chiaro come tale alienazione senza spossessamento sia ad uso esclusivo degli imprenditori iscritti al Registro delle imprese che vogliano con questo strumento garantire crediti utili allo stesso esercizio d’impresa.
Il 24 maggio del 2021 è quindi ufficializzato il Decreto n. 114, che regolamenta e introduce il Registro digitale dei pegni mobiliari non possessori: tenuto dall’Agenzia delle Entrate, consente che il bene iscritto sia ufficializzato e opponibile a terzi. Sono quindi definiti i provvedimenti attuativi, le modalità di redazione dell’accordo di pegno, ma anche i contorni del “patto rotativo” (debitore o terzo concedente possono trasformare il bene gravato da pegno, che si trasferisce così al prodotto della trasformazione o al nuovo bene acquistato con l’alienazione del primo). A entrare invece nel merito della tipologia di bene che possa esser dato in garanzia interviene, il 12 ottobre seguente, il provvedimento dell’agenzia delle Entrate n. 26734.
Le novità di quest’anno
Il gennaio 2023 ha visto l’emanazione delle specifiche tecniche per la redazione della domanda e l’invio al conservatore nominato. Al registro pegni dovranno pervenire con quella anche gli atti costitutivi nelle forme dell’atto pubblico, di una scrittura privata autenticata, contratto sottoscritto digitalmente dalle parti o provvedimento dell’autorità giudiziaria. Se l’iscrizione dovesse esser richiesta da un rappresentante, questi dovrà allegare anche procura sottoscritta digitalmente. L’iscrizione avrà durata di dieci anni (eventualmente rinnovabili prima della scadenza), mentre la cancellazione prevede un atto che certifichi il consenso del creditore pignoratizio o eventuale provvedimento giudiziale.
Lo scorso aprile, infine, il provvedimento n. 120760 ha ufficializzato modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti a seguito di iscrizione nel Registro.
Finalmente l’operatività
Lo scorso 14 giugno il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 212883 ha istituito il codice negozio “5000” da inserire nella richiesta di registrazione (modello 69) per l’individuazione del pegno mobiliare non possessorio ai fini dell’imposta di registro. Fa il paio con questo necessario tassello la risoluzione n. 26/E che contiene anche le ultime istruzioni per procedere a versamento del dovuto tramite modello F24: interessa sia l’eventualità di versamenti insufficienti o mancato addebito sia imposte, eventuali interessi e sanzioni. Con la concomitante attivazione del registro lo strumento del pegno non possessorio è dunque dal 15 scorso pienamente operativo. Il servizio web è pronto ad accogliere le domande degli imprenditori che desiderino offrire un bene mobile dell’azienda a garanzia di un credito, ma senza perderne possesso o diritti d’uso.