L’intervento fa scuola anche per altre agevolazioni (come i crediti 4.0 e 5.0)
Con l’atto di indirizzo interpretativo e applicativo del 22 dicembre scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito quanto stabilito dall’art. 10-bis, comma 1, del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 in merito al riporto delle perdite fiscali in presenza di proventi esenti, con particolare attenzione, dunque, alle misure agevolative introdotte in occasione della pandemia da Covid-19. Come auspicato da molte aziende, secondo il MEF detti contributi non incidono sul quorum delle perdite fiscali riportabili definito dall’art. 84 del Tuir.
L’interrogazione parlamentare
Il chiarimento prende le mosse dalla diffusa preoccupazione di svariate imprese che, nel corso della pandemia hanno fruito degli aiuti Covid e, successivamente, sono state raggiunte da schemi d’atto sul valore delle perdite riportabili. A fronte delle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, lo scorso 29 ottobre è stata sottoposta al Parlamento l’interrogazione n. 5-04589.
L’AE, identificando i contributi come “proventi esenti”, aveva di fatto viziato la possibilità di riportare le perdite fiscali maturate negli esercizi in cui erano stati percepiti defalcati dal calcolo. All’origine: proprio una rilettura in chiave eccessivamente rigida del succitato articolo 10-bis del decreto “Ristori”. Un’interpretazione tuttavia confermata dalla stessa Commissione Finanze della Camera che, a seguito dell’interrogazione, ha rilevato come l’assenza di una deroga esplicita fosse da interpretare quale volontà del Legislatore di ritenere i contributi Covid “proventi esenti” (non quindi afferenti alla categoria “esclusi”) e, di conseguenza, rilevanti ai fini della disciplina del riporto delle perdite fiscali.
Il chiarimento
L’atto di indirizzo del Ministero giunge in tempi rapidissimi e riferisce chiaramente come i contributi in oggetto, anche sotto forma di crediti d’imposta, non debbano essere considerati né “proventi esenti” né “esclusi”. Non concorrerebbero inoltre a formare reddito d’impresa, base imponibile IRAP o elemento rilevante ai fini pro-rata di deduzione delle spese generali e degli interessi passivi (come da articoli n. 61 e 109 del Tuir).
Il valore dell’atto d’indirizzo al di là dei contributi Covid
Oltre a fornire una risolutiva delucidazione circa i contributi pandemici, il valore della comunicazione a firma del Ministero va ricondotta anche al fatto che le medesime considerazioni siano estese a “tutte le altre disposizioni che, nel disciplinare i contributi, adottano formulazioni normative analoghe a quelle emanate in occasione della pandemia da Covid-19”. Per molte imprese questo significa un’importante precisazione circa l’inapplicabilità della riduzione di perdite anche in caso di agevolazioni come i crediti 4.0 o 5.0.
