La ridotta convenienza fiscale impone di valutare caso per caso eventuali vantaggi
L’introduzione della Legge di Bilancio 2026 ha visto l’aumento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni, che passa dal 18% al 21%. La scelta del Legislatore, che mira a favorire l’incremento del gettito, riduce così ulteriormente a partire dal 1° gennaio 2026 l’attrattiva fiscale dello strumento, penalizzando quanti riscontrino plusvalenze contenute rispetto al costo storico. L’anno nuovo non ha invece portato con sé le temute modifiche all’aliquota da applicarsi alla rivalutazione dei valori dei terreni, che resta invariata al 18%.
Uno strumento da tempo apprezzato
La rivalutazione di partecipazioni e terreni è un’agevolazione (cui possono adire società semplici, persone fisiche, enti non commerciali e soggetti non residenti) che prende le mosse dal costo fiscale definito al primo gennaio di ogni anno e, come da art.1, comma 1 del Tuir, offre vantaggi ai fini del calcolo delle plusvalenze imponibili.
Si tratta di uno strumento che dopo varie proroghe annuali aveva trovato la sua ufficializzazione definitiva da poco più di un anno grazie all’art. 1, comma 30 della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024. La Legge n. 199 del 30 dicembre scorso non stravolge lo strumento ormai a regime, che rimane prezioso perché consente un’alternativa all’ordinaria tassazione delle plusvalenze pari al 26%, ma riduce di tre punti percentuali l’incidenza basata sul ricalcolo del valore d’acquisto delle partecipazioni quotate e non quotate.
La procedura non cambia
Come già in passato resta invariato l’iter procedurale: per accedere al regime agevolato è necessario produrre, entro il 30 novembre prossimo, una perizia di stima asseverata per le partecipazioni non quotate e versare l’imposta per l’intero ammontare o in misura corrispondente alla prima delle tre rate previste (un interesse del 3% annuo interesserà in questo caso le successive due).
Il vantaggio di rivalutare
Se lo strumento della rivalutazione delle partecipazioni può ancora restare di vivo interesse, l’aumento percentuale dell’aliquota porta con sé la necessità di valutare caso per caso il suo reale vantaggio; pertanto è sempre necessario procedere ad una simulazione che valuti l’effettivo risparmio (anche alla luce dei previsti costi periziali e prospettive temporali di dismissione della partecipazione). Se in passato fruire della rivalutazione delle partecipazioni appariva quasi come uno scontato automatismo, ora necessita di attente considerazioni.
