A beneficiarne enti a finalità assistenziale, sanitaria, didattica, culturale o religiosa
La Legge di bilancio 2026 ha introdotto alcune norme di interpretazione autentica con riguardo all’esenzione dall’IMU (di cui alla legge n. 160 del 27 dicembre 2019) rivolte agli Enti Non Commerciali per tutti quegli immobili posseduti e utilizzati per attività congrue con gli obbiettivi statutari.
Novità che entrano nel dettaglio
L’esenzione, che interessa dichiarate e certificate finalità assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, di ricerca scientifica e culto, ha chiarito la legge, richiede che gli immobili comprovino specifici requisiti di non commercialità, mentre per gli immobili ad uso misto si applicherà sull’IMU una decurtazione proporzionale. Attività a carattere sanitario e assistenziale La norma di recente introduzione specifica come debbano risultare “accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico” e attenersi alla gratuità, ad importi simbolici o comunque “non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio”. Sul tema dell’assistenza erogata per mezzo di edifici di proprietà religiosa era del resto già intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione n. 6095 del 6 marzo 2024.
Attività a carattere didattico Anch’esse in passato soggette a svariati orientamenti e interpretazioni che ne chiarissero gli specifici criteri, con la Legge di bilancio sono state oggetto di concreta razionalizzazione. In particolare è stabilito come le attività didattiche siano da ritenersi svolte con modalità non commerciali quando “il corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente”.
Una norma con valenza d’interpretazione autentica
L’articolo 1, commi 853 e 856 della Legge n. 199 del 2025 vede in particolare l’introduzione di due norme interpretative (quindi a valenza retroattiva) che, con riferimento alla lettera g) del comma 759 della Legge 160/2019, recependo quanto già previsto dal Decreto Ministeriale n. 200 del 19 novembre 2012, pongono un punto fermo sul tema del versamento IMU per gli immobili degli Enti Non Commerciali identificati dall’articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir.
