Successione donazione passaggio azienda società esenzione Studio Gnecchi

Passaggio generazionale: il controllo degli utili può inficiare l’esenzione

Dalla Cassazione un’interpretazione più restrittiva per adire all’esenzione d’imposta

Le recenti ordinanze n. 6614 e n. 6616 licenziate lo scorso 19 marzo 2026 dalla Corte di Cassazione hanno introdotto un criterio interpretativo più rigoroso in tema di passaggio generazionale, donazione e diritto all’esenzione d’imposta. Il focus si concentra in particolare sulla perdita del beneficio fiscale a fronte del trattenuto diritto di voto sugli utili che, secondo i giudici, mancando di trasferire il controllo societario, inficerebbe le stesse premesse per cui l’esenzione disposta è stata introdotta.

 

Il quadro normativo di riferimento

Per favorire la continuità delle imprese familiari, il Legislatore ha introdotto, con l’art. 3, comma 4-ter, del D.lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990 (TUS) una significativa agevolazione fiscale: l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende o partecipazioni societarie effettuati in favore del coniuge o dei discendenti del disponente. Per beneficiarne è tuttavia necessario che dal trasferimento derivi l’acquisizione o il consolidamento del controllo societario di diritto (come da art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice civile), cioè la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Non solo: il beneficiario è infatti tenuto a mantenere tale controllo per un periodo minimo di cinque anni.

 

Il caso di specie

È proprio attorno alla corretta definizione di “controllo” che si sviluppa la riflessione mossa dalle due pronunce. Nello specifico: il disponente aveva trasferito ai figli la nuda proprietà dell’intero pacchetto partecipativo di una società a responsabilità limitata, mantenendo tuttavia per sé (e in caso di premorienza, alla moglie) l’usufrutto vitalizio sulle stesse quote. Una clausola negoziale, inoltre, attribuiva all’usufruttuario non solo il godimento economico delle partecipazioni, ma anche il diritto di voto sulle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la distribuzione degli utili.

 

La decisione della Cassazione: controllo di diritto o mera titolarità formale?

Accogliendo la prospettiva dell’Agenzia delle Entrate, la Cassazione ha adottato come detto una lettura restrittiva del TUS, osservando come nello stesso non si accenni ad una “generica influenza” sulla compagine societaria, ma si faccia esplicito riferimento al concreto e fattivo controllo (e, dunque, l’effettiva disponibilità della maggioranza dei voti). La destinazione dell’utile, è stato inoltre rilevato, non costituisce un profilo accessorio o marginale dell’attività assembleare, bensì una delle sue espressioni più qualificanti, poiché attiene direttamente al rapporto tra interesse dei soci alla remunerazione del capitale investito e interesse della società a patrimonializzazione e autofinanziamento. Trattenere questo diritto significa, in sostanza, mantenere una leva strategica incompatibile con il genuino trasferimento del governo d’impresa.