La ratio si basa sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili
La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6266 del 17 marzo scorso torna sul tema della responsabilità dei soci nelle società di capitali a ristretta base azionaria ove si configuri utilizzo come “mero schermo” delle società stesse. In questo contesto, osserva la pronuncia, anche il socio di secondo livello può essere chiamato a rispondere in quanto gli utili extracontabili accertati si presumono automaticamente distribuiti ai soci stessi in proporzione alle rispettive quote.
Distribuzione di utili extracontabili
La sentenza vede confermata la validità della presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati nelle società a ristretta base. In proposito la Cassazione si era già espressa con l’ordinanza n. 32475 del 12 dicembre scorso, stabilendo come nelle società a compagine ridotte (comprese le SRL unipersonali), in caso di accertamento, la suddetta presunzione renda il socio solidalmente responsabile per i debiti tributari societari (ex art. 36 d.P.R. 602/1973). In particolare è fatto osservare come l’onere della prova in questo caso si inverta e spetti dunque al socio dimostrare di non aver riscosso gli utili.
Le società schermo
La pronuncia n. 6266 evidenzia infine il fenomeno delle società schermo: strutture giuridiche apparentemente autonome ma di fatto usate come prolungamento dell’attività personale dei soci al fine di fruire di regimi fiscali più vantaggiosi, rinviare sine die la tassazione degli utili o semplicemente occultare ricavi personali. Detti schermi, ricorda tuttavia la Cassazione, non neutralizzando l’efficacia della presunzione, rendono comunque possibile colpire la reale capacità contributiva del beneficiario finale, sotteso al vincolo di solidarietà tra tutti i soggetti coinvolti nel debito d’imposta.
Anche il socio di secondo livello è “a rischio”
Di particolare interesse è infine il richiamo alla responsabilità del socio di secondo livello, cioè quel soggetto (non di rado una terza società o un ente) che detiene partecipazioni nella “società figlia” a sua volta partecipata da una holding o da una capogruppo. Anche detto socio, osserva la Cassazione, in quanto “intermediario partecipativo” può essere ritenuto responsabile per i debiti tributari della società partecipata che si è estinta.
