L’AE chiarisce: il termine temporale vale anche ai fini del credito d’imposta
La risposta n. 197 del 30 luglio scorso ha visto l’Agenzia delle Entrate intervenire sul tema delle agevolazioni pima casa, per cui la Legge di bilancio 2025, all’articolo 1, comma 116, ha promosso l’estensione da uno a due anni del termine entro cui bisogna alienare l’immobile pre-posseduto. L’Agenzia ha chiarito come il medesimo lasso temporale sia da considerarsi applicabile anche per il credito d’imposta sul riacquisto.
L’interpello
A formulare la richiesta chiarificatoria, l’acquirente di una nuova abitazione che, per la stessa, ha usufruito sia delle agevolazioni prima casa previste dal Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (in particolare l’allegato al Dpr n. 131 del 26 aprile 1986), sia del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (articolo 7 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998). Al momento del rogito lo stesso era già in possesso di un precedente immobile per il cui acquisto aveva fruito di agevolazione prima casa e che, dunque, si impegnava a rivendere entro un anno a far data dal nuovo atto. Con l’estensione, a partire dal 2025, da uno a due anni di tempo per alienare il primo immobile, l’interessato chiede:
- se il medesimo prolungamento temporale sia applicabile anche agli acquisti effettuati nel 2024 per cui il precedente termine di un anno non sia ancora concluso;
- se il sopravvenuto termine dei due anni limiti in qualche modo la fruizione del credito d’imposta.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Rispetto al primo quesito è stata richiamata dall’Agenzia, ribadendone l’efficacia, la precedente risposta n. 127/2025, in cui si chiarisce come le modifiche introdotte dalla recente Legge di bilancio non limitino l’applicabilità del nuovo termine temporale ai soli atti d’acquisto successivi al 1° gennaio 2025, purché al 31 dicembre 2024 non fosse ancora decorso il previgente termine di un anno. Molto più interessate risulta invece la risposta al secondo quesito. Così come la disciplina del credito d’imposta fu in passato adeguata all’introducenda possibilità di fruire dell’agevolazione prima casa anche sul nuovo immobile, così l’Agenzia delle Entrate ritiene che il medesimo principio di adattamento alle recenti implementazioni di legge, in ragione della stretta connessione tra le due agevolazioni, debba comportare in automatico l’aderenza anche del credito d’imposta al termine dei due anni. La risposta chiarisce del resto bene il principio spiegando come:
“Una diversa interpretazione non risulterebbe, infatti, coerente con la ratio della riforma che ha inteso agevolare la sostituzione della ‘prima casa’, introducendo una maggiore flessibilità nei tempi previsti per la dismissione dell’immobile preposseduto”.