Concordato preventivo tesse: le novità di agosto 2024

Al via concordato preventivo e adempimento collaborativo

L’ufficialità al decreto correttivo è il più recente step della riforma fiscale

La legge delega per la riforma fiscale segna un altro passo avanti grazie alla pubblicazione in GU, lo scorso lunedì 5, del decreto legislativo n. 108Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”. È l’ottava azione attuativa applicata grazie all’articolo 1, comma 6 della Legge delega,  che consente al Governo di adottare soluzioni legislative agili così semplificando e razionalizzando la revisione del sistema tributario oltre che l’adempimento spontaneo.

 

Cos’è il concordato preventivo biennale e la “cooperative compliance

Consiste nell’opzionare una sorta d’accordo col Fisco della durata di due anni che consente di pagare le tasse non già in base all’imponibile calcolato sui guadagni effettivi, ma ad una stima preventiva operata dall’Agenzia delle Entrate. Vi possono accedere tutti i contribuenti che applichino gli indici sintetici di affidabilità, ma anche quanti,  esercenti attività d’impresa, arti o professioni, aderiscano al regime forfetario. Si tratta d’accondiscendere al regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance) come da Dl n. 128 del 5 agosto 2015, così instaurando un rapporto di fiducia e reciproco vantaggio tra amministrazione e contribuente. Una soluzione interlocutoria che intende ottenere un aumentato livello di certezza sulle questioni fiscali e che, nel caso del concordato preventivo, qualcuno non ha tardato ad apostrofare “maxi sconto sulle tasse”.

 

Le novità ufficialmente in vigore

Con il recente decreto correttivo sono state introdotte:

  • proroga della quinta rata della rottamazione quater;
  • nuove procedure e tempistiche di cooperative compliance;
  • flat taxtanto per i contribuenti in regime ordinario con obblighi Isa che per quelli in regime forfettario;
  • tempi più dilazionati per procedere a pagamenti d’avviso bonario;
  • nuovo “redditometro” applicabile in caso di importanti evasioni (ora la soglia è di 70mila euro) e reddito accertabile superiore al 20% del dichiarato (e comunque dieci volte superiore rispetto all’assegno sociale annuo).

A tema concordato preventivo biennale, nello specifico, è stabilito che per adirvi il contribuente non debba aver maturato debiti accertati o relativi ad atti impositivi non più impugnabili, per un importo pari o superiore ai 5.000 euro. Non inficeranno la procedura, di contro, quelli per cui sia stata prevista sospensione o rateazione. È stata poi abbassata dal 50% al 30% la soglia oltre cui minori redditi percepiti consentirebbero, in caso di eventi calamitosi di abbandonare lo strumento del concordato preventivo. In ultimo è stato meglio specificato cosa sia da intendersi per “certificazione infedele”, e cioè documentazione:

  • resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità;
  • ove si ravvisi mancata corrispondenza tra i dati contenuti e quelli esibiti;
  • qualora il certificatore attesti falsamente l’esecuzione dei previsti compiti e adempimenti.