trasferimento beni da trust a trust come donazione agli eredi

Beni trasferiti da un trust a un altro: va pagata l’imposta di donazione

L’Agenzia delle Entrate ha di recente chiarito il trattamento fiscale del caso

La risposta n. 170/E del 24 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema del trasferimento di patrimonio da un trust a beneficiari anch’essi costituiti in trust: in questo caso, chiarisce l’ente, quest’ultimo vive di vita propria configurandosi come soggetto a sé stante e indipendente dal primo, ed è dunque tenuto al versamento della tassa sulle donazioni così come, in caso di immobili, a riconoscere proporzionalmente imposte di registro, ipotecarie e catastale.

 

La richiesta prendeva il via da un intento pre-successorio

L’interpello all’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate è giunto da parte di tre fratelli che, istituito un trust al fine di mantenere unità e coesione nella gestione del patrimonio familiare e societario, ha quindi dato forma in ossequio al suo regolamento ad altri tre, distinti trust, ciascuno a favore delle rispettive famiglie. Detto regolamento prevedeva altresì che il trustee andasse a decadere al compimento dei trent’anni degli eredi. I tre avevano intenzione, secondo la propria la linea successoria diretta, di traferire in quell’occasione ad ognuno dei trust afferenti un terzo dell’originale patrimonio costituito da azioni e beni immobili. Sulla base della struttura societaria, i disponenti avrebbero inteso procedere con l’operazione e conseguente  versamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa ma senza l’aggravio dell’imposta sulle donazioni. Una posizione loro dire suffragata dalla circolare n. 34/E emessa dalla stessa Agenzia delle Entrate il 20 ottobre 2022 (“Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta”).

 

La risposta

L’Agenzia delle Entrate, preso atto della circolare citata dai richiedenti, richiama l’art. 4 bis del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, il Dlgs n. 346 del 31 novembre 1990 in particolare nella sua modifica apportata dal più recente Dlgs n. 139 del 18 settembre 2024 entrato in vigore lo scorso 1° gennaio. Prendendo le mosse da queste premesse, è fatto osservare nella risposta all’interpello che “il Trust ha raggiunto il proprio scopo, ovvero quello di garantire che la proprietà del Gruppo resti unita e indivisa, in quanto attribuendo, in particolare, le partecipazioni ai trust successivi (per la quota di un terzo ad ognuno) la proprietà del Gruppo verrà, di fatto, divisa in tre parti” e che “i soggetti beneficiari saranno tenuti al perseguimento del diverso scopo, ovvero la migliore conservazione e amministrazione gestione dei beni in trust in funzione delle esigenze, dei bisogni e della sicurezza economica delle famiglie dei tre Fratelli, interrompendo, quindi, la segregazione patrimoniale attuata con l’istituzione del Trust”.

Portata dunque a compimento l’operazione, lo scopo del trust originario è da intendersi raggiunto e l’attività gestionale effettuata dal Trustee completata. Restano dunque da applicare le disposizioni previste per gli atti di trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari, vale a dire l’imposta di donazione, quelle ipotecaria e catastale. Non sussistendo alcun rapporto di parentela tra i disponenti e i beneficiari, coincidenti con i trust successivi, la prima imposta dovrà applicare la prevista aliquota dell’8% sulle donazioni, mentre la base imponibile sarà determinata in base al valore dei beni al momento del trasferimento, verificando caso per caso l’eventuale sussistere di esenzioni o agevolazioni.