Da NewCo a società semplice per operazione immobiliare: è abuso del diritto

Fisco: sarebbe operazione studiata ad hoc per sottrarsi all’imponibile dovuto.

È da considerarsi abuso del diritto, cioè non consono ricorso a procedimenti utili al legittimo principio del risparmio d’imposta, il vantaggio ottenuto attraverso l’applicazione di una scissione “studiatamente” propedeutica a successiva estromissione agevolata di società semplice, a sua volta funzionale all’ottenimento di benefici fiscali nella vendita d’immobili. È questo il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate in risposta al recente interpello n. 456 del 10 novembre scorso.

 

Cosa dice la legge

L’abuso del diritto e la coincidente elusione fiscale sono regolamentati dall’art. 10 bis della Legge 212 del 27 luglio 2000  che chiarisce come siano da ritenersi tali “una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”. La Legge 197 del 29 dicembre del 2022, ai commi dal 100 al 106 dell’art. 1 interviene invece sull’eventuale cessione dei beni immobili estromessi da una società. Se il TUIR, all’art. 67, definisce gli estremi applicativi e procedurali per l’imponibilità, in caso di cessione d’immobili, sulla legittimità fiscale applicata a “scissione e conseguente trasformazione della sola beneficiaria in società semplice avvalendosi della disposizione agevolativa” l’Agenzia delle Entrate era già intervenuta con la Risoluzione n. 101 del 3 novembre 2016.

 

Il caso in oggetto

Il contribuente ha sottoposto all’Agenzia l’ipotesi di una scissione con conseguente attribuzione patrimoniale di un complesso immobiliare a una NewCo. La trasformazione agevolata avrebbe comportato il calcolo delle plusvalenze da effettuarsi, a fini fiscali, sul valore catastale di detti beni. Stante pregressi accordi, gli immobili sarebbero quindi stati venduti dalla NewCo senza plusvalenze e l’utile così ottenuto, cessata e messa in liquidazione la società, consegnato ai soci senza ulteriori aggravi impositivi.

L’interpello così formulato tiene conto di una sequela di operazioni singolarmente previste per legge ma, in questo caso, costruite ad hoc per ottenere il migliore risultato in termini di sgravio d’imposta.

La risposta, che rigetta la liceità dell’ipotesi, prende le mosse dalla condotta preventivamente e scientemente orientata ad una compravendita immobiliare su cui già graverebbe un avanzato stato di trattativa o, comunque, specifico intento d’addivenire a quell’unica operazione con maggior risparmio fiscale possibile. Questo si desume in primis dal fatto che non già una parte ma l’intero patrimonio della costituenda società sarebbe rappresentato proprio dal complesso immobiliare. In secondo luogo risulta palese che la scelta dell’estromissione agevolata con trasformazione in società semplice al posto d’operare un’assegnazione o cessione agevolata ai soci, miri ai vantaggi dell’imposta sostitutiva sul valore catastale e non di mercato dei beni. Così facendo, infatti, non si sconterebbe l’obbligo, come previsto dal TUIR, di far ripartire il quinquennio in cui la cessione immobiliare prevederebbe l’imponibilità anche al di fuori del reddito d’impresa.