Holding donazione tasse Studio Gnecchi

Donazione quote holding industriale: spetta l’esenzione

Come previsto dalla norma il controllo dev’essere mantenuto per almeno cinque anni

Il via libera è giunto dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 271 dello scorso 27 ottobre: è esente da imposta la donazione delle quote di maggioranza di una società ai figli, anche laddove quest’ultima sia una holding industriale. L’unica condizione è che, con le quote, venga trasferito anche il pieno controllo e che quest’ultimo sia mantenuto per almeno cinque anni.

 

La donazione in caso di nuda proprietà e controllo

L’Agenzia delle Entrate è tornata, con questa risposta, sul tema della donazione di aziende, rami d’azienda, quote societarie o azioni ai figli e al coniuge. In particolare, ha sottolineato come in caso di donazione di una nuda proprietà e dei diritti di voto, a fronte del vantaggio dell’esenzione d’imposta, debba esser data prova del rispetto di specifici requisiti, riconducibili al Testo unico delle successioni e donazioni (Dlgs n. 346 del 31 ottobre 1990) e in particolare al comma 4 ter dell’articolo n. 1 che, come da modificato dal Dlgs n. 139 del 18 settembre 2024, è intervenuto, tra le altre cose, proprio in merito alla razionalizzazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.

 

L’obbligo di continuità

L’aggiornamento della disciplina, in caso si richieda l’esenzione per un trasferimento di partecipazioni che conferiscano il controllo societario al ricevente, prevede come accennato che questi lo mantenga per almeno cinque anni a far data dal trasferimento. Una condizione che investe anche i trasferimenti in comunione, nel qual caso i beneficiari saranno tenuti a designare un rappresentante univoco che ne eserciti i diritti (in merito, l’Agenzia delle Entrate richiama nella risposta il precedente interpello n. 72 del 18 marzo 2024). L’eventuale mancato rispetto delle succitate condizioni comporta la decadenza del beneficio con conseguente pagamento dell’imposta, relative sanzioni e interessi di mora come da articolo n. 13 del Dlgs n. 471 del 18 dicembre 1997.

 

Il caso di specie

Una madre, proprietaria di circa il 96% di una società, in regime di comunione con i due figli, desiderava donare loro la quasi totalità delle sue quote mantenendone tuttavia l’usufrutto e, a latere, conservando la piena proprietà di un 1,3%. Il donativo delle quote era subordinato a specifica convenzione inerente il trasferimento ai figli ai nudi proprietari della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria della società, mantenendo, la donante, alcuni diritti particolari (ex art. 2468 C.C.) tra i quali  il diritto di veto su alcune decisioni e il diritto agli utili. A fronte di detti privilegi chiedeva all’Agenzia delle Entrate (che l’ha confermato) di poter fruire per l’operazione del beneficio dell’esenzione fiscale.