Secondo la Cassazione servono indizi più “precisi, gravi e concordanti”
Con l’ordinanza n. 24610 rilasciata lo scorso 5 settembre dalla V Sezione della Corte di Cassazione è reso noto come, ai fini della determinazione della plusvalenza immobiliare, l’Agenzia delle Entrate non può basarsi esclusivamente sul valore determinato ai fni dell’imposta di registro, ma deve acquisire ulteriori informazioni che restituiscano un quadro più completo del valore di riferimento.
L’iter giudiziario alla base del chiarimento
La decisione della Cassazione prende le mosse da un ricorso che vedeva contestato all’Agenzia delle Entrate l’avviso d’accertamento per imposte dirette ad un contribuente, ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile per la vendita da parte del ricorrente di un terreno edificabile.
La plusvalenza del bene era stata calcolata sulla base del valore del terreno risultante dall’atto di adesione con il quale la società acquirente aveva definito la pretesa richiesta, da parte dell’amministrazione finanziaria ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
La decisione dei giudici
La Cassazione ha richiamato in particolare il D.lgs. n. 147 del 2015, il cui articolo 5, comma 3, era già stato in precedenza oggetto di sua riflessione (Cass. n. 12131 dell’8 maggio 2019 e n. 31372 del 20 agosto 2024). La norma infatti esclude (anche retroattivamente) che “l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria”.
Sempre in tema di plusvalenze i giudici hanno quindi richiamato l’art. 67, comma 1, lett. a) e b), del Testo unico n. 917 del 22 dicembre 1986, laddove si osserva come per i terreni edificabili e con destinazione agricola, indicare nell’atto di vendita un corrispettivo inferiore al valore in precedenza rideterminato per mezzo d di perizia non comporti per il contribuente la perdita del beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, ma neanche la possibilità per l’AE di accertare la plusvalenza a partire dal valore storico.