Dividendi incasso giuridico StudioGnecchi

La rinuncia ai dividendi è incasso giuridico soggetto a ritenuta

L’Agenzia delle Entrate lo ribadisce: i soci persone fisiche soggetti a tassazione

Qualora il socio d’una società rinunciasse a percepire i dividendi della stessa non potrebbe comunque godere di esenzione fiscale per quello che è, comunque, considerato un incasso: la somma sarà dunque soggetta a ritenuta del 26% (art. 27 del DPR n. 600 del 29 settembre1973). Il principio tributario dell’“incasso giuridico” si basa sulla premessa che, in quando deliberato, il dividendo rappresenti sotto il profilo fiscale un incasso effettivo a prescindere dal fatto che, successivamente ne avvenga rinuncia. È questo il concetto che già in passato aveva operato da timone alle posizioni dell’Agenzia delle Entrate, proprio di recente ribadite con la risposta all’interpello n.59.

 

Un tema controverso

L’argomento delle ricadute fiscali in caso di rinuncia ai dividendi alimenta da tempo malcontenti e dibattiti che interessano professionisti, imprese e giurisprudenza tributaria. L’Agenzia delle Entrate era già intervenuta in proposito con la risposta all’interpello n. 56 del 2019, successivamente ritornandovi con il principio di diritto n. 3 del 2022 (“Regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate”). A fronte della posizione netta assunta dall’AE, va osservato come ci siano alcune sentenze in contrapposizione. Ne è esempio la C.T. Reg. Friuli Venezia Giulia n. 19/ del gennaio 2020, che ritiene come l’incasso giuridico non debba applicarsi in caso di rinuncia ai dividendi poiché quest’ultimi, in quanto non distribuiti, debbano considerarsi di valore pari a zero.

 

Il concetto della “rinuncia”

 Centrale nella risposta dell’Agenzia delle Entrate è proprio il concetto di rinuncia dei dividendi operata da parte di persone fisiche non imprenditori. Si tratterebbe di un decisione che, secondo l’AE, non ingenererebbe una sopravvenienza attiva per la società (ex art. 88 comma 4-bis del TUIR) e, poiché le somme in oggetto produrrebbero gli stessi effetti di un incasso successivamente riversato nella casse aziendali, è corretto considerarle incasso giuridico ai fini fiscali. La posizione (in questo senso diametralmente opposta a quella della Corte Tributaria del Friuli Venezia Giulia) si basa dunque sulla premessa d’incremento del costo fiscale della partecipazione, valore che secondo l’AE in caso di soci persone fisiche coinciderebbe con il valore nominale del credito. Ecco perché, a suo dire, la rinuncia non costituirebbe sopravvenienza attiva ma implicherebbe l’applicazione della ritenuta.