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Neo-residenti: con la Legge di Bilancio la flat tax sale a 300mila euro

A partire dal prossimo anno l’imposta sostitutiva aumenterà da 200 a 300mila euro

Le persone che trasferiranno la residenza fiscale nel nostro Paese, a partire dal 1° gennaio prossimo, pagheranno di più: la nuova Legge di Bilancio ha infatti stabilito che l’imposta sostitutiva da corrispondere sui redditi prodotti all’estero per quanti abbiano esercitato l’opzione per il regime previsto dall’articolo 24-bis del Tuir passi da 200.000 a 300.000 euro. Si tratta quindi di un’ulteriore, importante aumento, dopo che il Decreto Omnibus aveva già raddoppiato la precedente imposta forfettaria nell’agosto 2024.

 

La flat tax e il raddoppio del forfait per i familiari

Il regime, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, consente ai nuovi residenti sul territorio nazionale di sostituire all’Irpef sui redditi di fonte estera un’imposta fissa annuale a prescindere dall’ammontare dei proventi. Conditio sine qua non è che la persona acquisisca residenza fiscale italiana e che, qualora l’avesse giù avuta in passato, questa non risulti durata più di 1 dei 10 periodi d’imposta precedenti all’applicazione del nuovo regime forfettario.

Stante queste premesse, potrà avvantaggiarsi della flat tax per 15 periodi d’imposta successivi all’accettazione della richiesta e, in più, avrà diritto a: esclusione da Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero) o Ivafe (cioè sulle attività finanziarie detenute all’estero), nessun obbligo di monitoraggio fiscale degli asset non italiani e l’esenzione d’imposta sulle successioni e donazioni su beni esteri. Il regime, infine, potrà essere esteso anche ai familiari che tuttavia, se in precedenza dovevano riconoscere allo Stato un’imposta forfettaria di 25.000 euro ciascuno, con l’entrata in vigore della nuova Legge di Stabilità, saranno tenuti a versarne 50.000.

 

La nuova residenza

Uno dei temi che sicuramente l’aumento della flat tax concorrerà a sollecitare è quello di una più chiara definizione di “residenza”. La Cassazione, con la sentenza n. 19843 del 18 luglio 2024, la considera infattideterminata dall’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, la quale si caratterizza sia per l’elemento oggettivo della permanenza sia per l’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali”. Il citato elemento “soggettivo” solleva più di un dubbio interpretativo allorché si debba applicarlo ai nuovi residenti, che potrebbero operare trasferimenti sul suolo nazionale, sia pure con tutta la famiglia, di fatto solo per brevi periodi (magari giusto al termine di un’annualità fiscale).