Studio Gnecchi commercialista novità sas snc

Nuova direttiva UE: anche le società di persone pubblichino i bilanci

Dal Parlamento europeo la richiesta che potrebbe interessare a breve sas e snc italiane

È di prossima emanazione una direttiva europea contenente l’obbligo, per tutte le società di persone di tipo commerciale con sede negli Stati membri, di redigere il bilancio e pubblicarlo nel competente Registro delle Imprese. Una volta sottoposta a procedura di rettifica del regolamento del Parlamento, la direttiva così ufficializzata darà tempo al nostro Paese 2 anni per ottemperare all’obbligo, che si farà cogente entro ulteriori 6 mesi.

 

La proposta

La proposta di direttiva del Parlamento europeo data al 31 marzo 2023 e mira a migliorare trasparenza e fiducia nel contesto imprenditoriale, sviluppare servizi pubblici transfrontalieri per le PMI, aumentare la quantità e l’affidabilità dei dati sulle società nei Registri delle imprese. Per farlo intende in particolare operare modifiche alle precedenti direttive 2009/102/CE del 16 novembre 2009 e la 2017/1132 del 14 giugno 2017, intervenendo soprattutto sul tema dell’ampliamento e miglioramento d’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

Sarà l’art. 14-bis della direttiva Atti e informazioni soggetti all’obbligo di pubblicità per le società di persone (partnership)” ad interessare le principali novità. Mutamenti che non hanno mancato di sollevare preoccupazione, specialmente in ragione di una gestione contabile di tipo ordinario potenzialmente più complessa e onerosa per le società.

 

Le informazioni che sas e snc saranno tenute a comunicare:

  1. la denominazione della società di persone;
  2. la forma giuridica della società di persone;
  3. la sede sociale della società di persone e lo Stato membro in cui essa è registrata;
  4. la modifica della sede sociale della società di persone;
  5. il numero di registrazione della società di persone;
  6. l’importo totale dei conferimenti dei soci (partner);
  7. l’atto costitutivo e lo statuto se quest’ultimo forma oggetto di atto separato, se tali documenti sono richiesti dal diritto nazionale;
  8. le modifiche degli atti di cui alla lettera g), compresa la proroga della società di persone;
  9. dopo ogni modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, il testo integrale dell’atto modificato nella sua redazione aggiornata;
  10. le generalità dei soci che sono autorizzati a rappresentare la società di persone nei rapporti con terzi e nei procedimenti giudiziari, e le informazioni che precisino se i soci che sono autorizzati a rappresentare la società di persone possono agire da soli o sono tenuti ad agire congiuntamente;
  11. qualora diverse dalla lettera j), le generalità dei soci che rispondono illimitatamente e, nel caso delle società in accomandita, anche le generalità dei soci accomandanti;
  12. i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria;
  13. lo scioglimento della società di persone;
  14. la sentenza che dichiara la nullità della società di persone;
  15. le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri, a meno che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto;
  16. l’eventuale chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro negli Stati membri in cui quest’ultima produce effetti giuridici;
  17. la sede dell’amministrazione centrale della società di persone nel caso in cui non si trovi nello Stato membro della sede sociale;
  18. il centro di attività principale della società di persone nel caso in cui non si trovi nello Stato membro della sede sociale.