L’obbligo dal 2026, ma può essere applicato anche per gli esercizi d’inizio 2025
L’OIC (Organismo italiano di contabilità) ha rilasciato lo scorso mercoledì 11 la versione definitiva del principio contabile OIC 30. Tra le novità: l’applicazione all’utile semestrale ante imposte dell’aliquota fiscale annua effettiva stimata. Se i nuovi principi saranno inoltre obbligatori a partire dal prossimo anno, l’OIC chiarisce chi lo desideri potrà applicarli anche già per i bilanci intermedi degli esercizi semestrali ha abbiano preso il la a partire dal 1° gennaio scorso e si chiudano al 30 giugno prossimo.
Obiettivi e criteri dell’OIC 30
I recenti principi contabili espressi dall’OIC si prefiggono in particolare di disciplinare “i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa di un bilancio intermedio”, il cui fine è fornire informazioni sull’evoluzione della gestione aziendale in corso d’esercizio per quanto attengano nel suddetto periodo situazione patrimoniale e finanziaria, ma anche risultato economico della società. I dati così rilevati rivestono un utile strumento di monitoraggio e valutazione della gestione aziendale. L’esigenza d’un aggiornamento della disciplina nazionale dei bilanci intermedi ha infine inteso offrire (in linea con l’impostazione contabile delle precedenti versioni) uno strumento di più semplice, coerente e pratica applicazione che tenesse conto non solo dell’evoluzione della normativa ma anche delle più recenti prassi internazionali.
A quali società è rivolto il nuovo principio
Il bilancio intermedio si applica alle società che sono tenute per legge, o scelgono volontariamente, di pubblicare un bilancio intermedio, ivi incluso il bilancio consolidato intermedio.
Regole generali, criticità e novità
In linea generale le suddette società, riferisce l’OIC, devono procedere a redazione del bilancio intermedio applicando i medesimi criteri utili a quello d’esercizio, considerando in pratica l’intermedio come una sorta di “ulteriore esercizio” a sé stante. Di particolare interesse le attenzioni che OIC 30 rivolge a un passaggio notoriamente critico: il calcolo delle imposte intermedie sul reddito. Da qui la disambiguazione che chiarisce come “per il calcolo delle imposte correnti e differite del periodo intermedio si utilizza l’aliquota fiscale annua effettiva rappresentata dalla stima dell’incidenza dell’onere fiscale annuale (corrente e differito) sul risultato civilistico annuale ante imposte”, così assicurando “che non si verifichino significative differenze tra l’aliquota fiscale effettiva risultante nel bilancio intermedio rispetto a quella risultante nel bilancio di fine anno”. Il documento osserva inoltre come non vadano incluse nella suddetta stima le svalutazioni di imposte anticipate precedentemente iscritte, così che gli effetti economici delle valutazioni siano da imputare per intero nel conto economico del periodo intermedio. Chiarisce inoltre come, qualora “i principi contabili non ammettano il ripristino di valore di un’attività, come nel caso dell’avviamento e degli oneri pluriennali, le svalutazioni effettuate nel bilancio intermedio non possono essere ripristinate nei successivi bilanci intermedi o di esercizio” così come, in assenza dei presupposti che ne consentano la capitalizzazione, non vi possono essere ripresi e capitalizzati nell’attivo dello stato patrimoniale i costi iscritti nel conto economico del bilancio intermedio. Svariati infine gli esempi pratici e i casi applicativi a corredo del documento che risulta, così da ancor più pratico indirizzo.