Un recente interpello vede l’Agenzia delle Entrate ribadire la ratio dello strumento
A seguito del quesito da parte di una società che stava procedendo ad operazioni di fusione e scissione, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 219 del 20 agosto scorso, è tornata sul tema dell’impiego delle riserve di rivalutazione in sospensione d’imposta chiarendo, in particolare, quanto attenga al loro utilizzo per la copertura di perdite cumulate e successiva delibera assembleare finalizzata a ridurre la riserva stessa.
Il quadro normativo
Le riserve di rivalutazione in sospensione d’imposta rappresentano poste del patrimonio netto che, benché generino benefici economici, non hanno ancora scontato l’imposta sul reddito: la loro tassazione è rinviata fino alla loro eventuale distribuzione ai soci o in caso di specifico evento che ne comporti l’imponibilità. A normarne l’impiego è la Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modifiche e integrazioni. Il Legislatore è inoltre intervenuto nuovamente ad ampliarne il quadro di riferimento con il D.M. “Regime di affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione di imposta” del 27 giugno scorso, in attuazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 192 del 13 dicembre 2024. Il caso di specie approfondisce il tema del trattamento fiscale in caso di operazioni straordinarie da parte aziende con esigenze di patrimonializzazione in cui le riserve non sottendano ad attribuzione diretta o indiretta ai soci.
L’interpello
Una serie di operazioni straordinarie, non ultime una fusione di società controllate e successiva scissione parziale proporzionale, hanno interessato un ampio progetto di riordino organizzativo che ha portato una controllata ad accumulare svariate “perdite a nuovo”. Intendendo utilizzare a loro copertura le riserve di rivalutazione, la stessa ha quindi provveduto a chiedere all’Agenzia delle Entrate chiarimenti sotto il profilo fiscale, soprattutto in merito alla prevista eccezione d’impiego della riserva per la copertura di perdite. Una condizione che svicola dalle formalità dell’articolo n. 2445 del C.C. e dalla tassazione (purché, come accennato, non si proceda alla distribuzione di utili fino a quando la riserva non sia reintegrata o ridotta tramite delibera assembleare).
La risposta
L’AE ha richiamato quanto già approfondito dalle circolari n. 57/E del 18 giugno 2002, 6/E dell’8 marzo 2022 e 207 del 16 novembre 2000 e osservato come “l’utilizzo della riserva di rivalutazione per coprire perdite riportate a nuovo non rappresenta un evento fiscalmente rilevante, poiché non si realizza una devoluzione della riserva all’esterno dell’impresa” e “nel caso in cui la riduzione della riserva sia deliberata dall’assemblea straordinaria, il vincolo civilistico e fiscale si estingue per il medesimo importo e la società non è tenuta a ricostituire la riserva”, così avallando quanto ipotizzato dal proponente l’interpello.