Neutralità fiscale nei conferimenti transfrontalieri - Studio Gnecchi

Neutralità fiscale nei conferimenti transfrontalieri: alcuni chiarimenti dall’Agenzia

L’AE: regime non applicabile se il controllo viene trasferito unicamente dal conferente non residente

 Utilissimo per procedere a riorganizzazione societaria internazionale, lo strumento di neutralità fiscale nei conferimenti transfrontalieri deficitava tuttavia di chiarimenti e approfondimenti circa la sua applicabilità. Vi ha posto rimedio l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 217 evasa il 19 agosto scorso osservando come in caso di conferimento simultaneo di partecipazioni in una società italiana a favore di una estera, “il regime di neutralità fiscale non si applica se il controllo è trasferito unicamente da un soggetto non residente, anche se partecipa contestualmente un socio italiano”.

 

Cos’è il regime di neutralità e qual è il quadro normativo

Disciplinato dagli articoli 178 e 179 del TUIR, questo strumento nasce allo scopo di evitare la tassazione delle plusvalenze nei conferimenti di partecipazioni tra Stati membri UE, così agevolando la crescita aziendale e favorendo i rapporti inter Stato. Il quadro normativo nel nostro Paese muove oggi (in sostituzione della previgente direttiva europea n. 90/434 del 23 luglio 1990) della direttiva comunitaria n. 133 del 19 novembre 2009 che, una volta recepita, ha visto in particolare il comma 1, lettera e) dell’articolo 178 stabilire in che misura il regime di neutralità sia applicabile in caso di specifiche condizioni cumulative. Al successivo articolo è invece demandata l’individuazione del regime fiscale applicabile. La combinazione delle due norme permette che le operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimenti tra soggetti residenti in diversi Stati membri non sono considerate come operazioni realizzative (con conseguente emersione di componenti reddituali rilevanti) ma come operazioni fiscalmente neutrali finalizzate alla mera riorganizzazione del gruppo societario di appartenenza.

 

Il caso di specie

All’origine dell’interpello il trasferimento simultaneo delle partecipazioni di una società italiana a favore di una francese finalizzato a riorganizzazione societaria e rafforzamento patrimoniale. Tre i passaggi previsti dall’operazione: un primo conferimento da parte di una società francese Alfa a una seconda, Beta (sempre d’Oltralpe), di una partecipazione nella società italiana Gamma; un secondo conferimento, questa volta simultaneo, con cui un’ulteriore quota di Gamma è fatta confluire da Alfa in Beta (che a questo punto ne detiene il complete controllo), cui si aggiugono altre quote di Gamma detenute da una seconda società (Delta) con sede nel nostro Paese; infine il conferimento da parte di Delta a favore della conferitaria Beta della sua intera partecipazione in Alfa.

 

La risposta

Secondo l’Agenzia delle Entrate, “si ritiene che il conferimento simultaneo oggetto della presnete istanza non si applichi al regime di neutralità, considerato che il requisito del controllo del soggetto conferito è trasferito unicamenete attraverso il conferimento della quota partcipativa posseduta dal soggetto non residente”.