Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere: cosa è cambiato

Una maggiore mobilità nel mercato unico con l’attuazione della direttiva UE

Lo scorso 23 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato i Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva comunitaria 2019/2121 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere. La nuova disciplina prevede non già, come in precedenza, l’applicazione alle sole fusioni ma si allarga a interessanti novità.

 

Facciamo chiarezza

Per “trasformazione transfrontaliera” è da intendersi una particolare forma di trasferimento all’estero della sede statutaria di una società senza che la stessa sia sciolta o sottoposta a liquidazione ma, anzi, conservando l’originaria personalità giuridica, muta la legge cui è sottoposta e il tipo sociale adottando quelli di un differente Stato membro.

Con “fusione transfrontaliera” interessa una fusione tra realtà afferenti a differenti Stati membri e prevede, a tal fine, una fase preparatoria e decisionale cui seguono quelle esecutiva e di verifica del perfezionamento della fusione stessa.

La “scissione”, infine, che attiene agli artt. 41-50 del Decreto, interessa società che desiderino trasmettere l’intero patrimonio o una sua parte ad una o più società (tanto preesistenti che di nuova costituzione), in ambito europeo.

 

Pregi della nuova disciplina

Tra i punti cardine della rivista e innovata disciplina sono certamente da segnalare il consolidamento del quadro giuridico (che finalmente incontra la a lungo auspicata armonizzazione in tema di Diritto tra i vari Stati membri), l’accresciuta tutela per soci e lavoratori (non ultimo grazie ad obblighi informativi e garanzie), semplificazione e razionalizzazione burocratica (ad esempio per le fusioni semplificate). Più in generale si può comunque affermare che le modifiche alla normativa previgente vanno in contro ad una maggiore libertà di stabilire società e stimolare sana concorrenza in seno all’Europa.

 

Ambiti applicativi 

Se lo scopo è assicurare una migliore mobilità nel mercato unico, al contempo garantendo adeguati livelli di protezione sociale per tutti i portatori d’interesse, quali operazioni sono particolare oggetto della nuova disciplina?

  • Tutte quelle inerenti una o più società di capitali italiane con equivalenti che abbaino sede sociale o amministrazione centrale o principale centro di attività nel territorio dell’Unione europea.
  • Operazioni che coinvolgano società diverse rispetto a quelle di capitali o società di capitali che non risultino avere i requisiti previsti al punto precedente, purché l’applicazione della disciplina di recepimento delle Direttive europee 2017/1132 e (la già citata) 2019/2121 sia prevista e applicabile a ciascuna delle società di altro Stato membro partecipanti o risultanti dall’operazione.
  • Ogni operazione che non rientri nei precedenti casi, così come quelle annoverabili tra le operazioni internazionali previste dall’art. 25 comma 3 della legge n. 218 del 31 maggio 1995.
  • A beneficiare della nuova disciplina sono, in ultimo, le operazioni transfrontaliere cui partecipino (o da cui risultino), nel rispetto dell’articolo succitato, enti non societari.

Escluse dall’ambito di applicazione della novità a tema trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere sono invece le Società di investimento a capitale variabile, realtà sottoposte a procedure di risoluzione o misure di prevenzione delle crisi (fatte salve operazioni di regolazione della crisi o insolvenza), società cooperative a mutualità prevalente e società di capitali in liquidazione che abbiano già dato il la a distribuzione dell’attivo.

 

Cosa dice la legge

La Direttiva 2019/2121 vede gli art. dall’1 al 5 fare luce sulle disposizioni generali spaziando dalle definizioni all’ambito applicativo delle norme, per poi intervenire sull’esclusa partecipazione ad operazioni transfrontaliere delle società di capitali in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo e le società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile. L’art. 4 precisa infine l’ambito applicativo di alcune disposizioni, mentre il seguente individua nel notaio la figura professionale competente per i controlli di legalità. La disciplina della trasformazione transfrontaliera è argomento precipuo degli artt. 6-10, 12, 14-15, mentre gli artt. 17-26, 28-32, 34-38 entrano nel vivo della disciplina della fusione transfrontaliera. La scissione è trattata puntualmente dagli artt. 17-26, 28-32, 34-38. Se invece  fosse di vostro interesse la partecipazione dei lavoratori, ne troverete riscontro agli artt. 16, 39, 40 e 50. Le sanzioni per infrazioni alle disposizioni di recepimento della direttiva sono infine previste dagli articoli 52, 54 e 55: l’articolo 52 interviene in particolare sulle sanzioni per il notaio che violi il divieto di ricevere o autenticare atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico; l‘articolo 54 introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare;  il 55 provvede invece ad inserire il precedente reato nell’elenco dei reati societari.