Con la Legge di Bilancio 2025 stabilizzazione del regime e aliquota implementata
Le partecipazioni e i terreni posseduti a far data dal primo dell’anno vedono a regime la rideterminazione del costo fiscale che passa dal 16 al 18%.
L’evoluzione normativa
Una simile misura, temporanea e a scadenze differenziate, era stata introdotta per la prima volta il 28 dicembre 2001 con la Legge n. 448. La possibilità d’affrancamento delle plusvalenze relative a partecipazioni e terreni si è andata rinnovando da allora ben diciannove volte, divenendo una prassi che, tuttavia, solo la Legge n. 207 del 30 dicembre scorso (Legge Finanziaria 2025) ha provveduto a normalizzare.
L’art. 1, comma 30, lett. b, ha infatti ufficializzato, per quanto attenga la determinazione di plusvalenze, come sia possibile prendere in considerazione gli effettivi valori di terreni, titoli, quote, diritti negoziati o non negoziati posseduti alla data del 1° gennaio d’ogni anno (non quindi i costi o i valori d’acquisto), purché entro il 30 novembre successivo gli stessi siano assoggettati a imposta sostituiva e perizia.
Per il 2025 l’aliquota sarà al 18%
Negli ultimi 10 anni si è assistito ad un graduale incremento dell’aliquota che è passata dal 2% delle partecipazioni non qualificate del 2014 (per le qualificate era stato ufficializzato il 4%) fino a un univoco 16% degli anni d’imposta 2023 e 2024. La rideterminazione del valore delle quote e partecipazioni societarie per il 2025 è stata invece, come detto, fissata nella misura del 18%.
Come procedere in pratica
Per le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione si dovrà procedere a perizia giurata di stima sul valore dell’intero patrimoniale sociale. Per titoli, quote o diritti negoziati, invece, il valore su cui applicare l’imposta sostitutiva si riferirà alla media aritmetica dei prezzi rilevati al mese di dicembre dell’anno precedente. Il calcolo di tributi sulla base della rideterminazione dai valori, come già suggerito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016 sarà considerato perfezionato a far data dal versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva o, in caso di rateizzazione, con quello della prima rata.
Alcune precisazioni, inerenti in particolare l’acquisto d’una partecipazione da parte di coniugi in comunione dei beni, trovano inoltre approfondimento nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021, nonché nella Circolare n. 27/E del 9 maggio 2003.