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Sanzioni: non ne risponde il cessionario d’azienda di gruppi societari in crisi

L’ufficialità è introdotta dalla riforma fiscale con decorrenza dal 1° settembre

Con il decreto attuativo della riforma fiscale in materia di sanzioni (D.lgs n. 87 del 14 giugno 2024) l’esclusione della responsabilità solidale tributaria per l’eventuale cessionario (articolo n. 14, comma 1, del D. lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997) è estesa a tutti gli istituti previsti dal Codice della Crisi (Decreto legislativo n. 83 del 17 giugno 2022), ivi compresi trasferimenti d’azienda, di rami d’azienda e gruppi societari in crisi.

 

La modifica della disciplina sanzionatoria

Obbiettivo del Legislatore era quello di semplificare e razionalizzare, in seno alla più ampia riforma del sistema fiscale, anche il sistema sanzionatorio, orientandolo in particolare a quei criteri di maggior proporzionalità rispetto alla violazione commessa che avrebbero avvicinato il nostro Paese agli standard europei.

Se a livello amministrativo il percorso era tracciato dell’articolo n. 7 del Decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003 e dal Decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 (per la responsabilità degli enti collettivi), a tema proporzionalità della sanzione l’attuazione di detti principi prende le mosse dall’articolo n. 3 del Dlgs n. 472 del 18 dicembre 1997.

 

Le principali novità per gli omessi versamenti

A partire dal 1° settembre 2024, in particolare:

  • la sanzione amministrativa per ogni importo non versato non è più pari al 30%, ma al 25%;
  • i ritardi non superiori ai 90 giorni scontano una sanzione ridotta della metà e, se il ritardo dei versamenti non supera i 15 giorni, si può beneficiare di un’ulteriore riduzione pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;
  • In caso d’utilizzo di crediti d’imposta non spettanti, la sanzione (stante determinate condizioni e se il credito è utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale) è pari a euro 250;
  • qualora si ricorra ad uso di crediti in assenza parziale o totale dei previsti requisiti oggettivi o soggettivi, la sanzione è pari al 70% del credito utilizzato in compensazione (il doppio qualora si delinei l’intento proditorio, come nel caso di documenti materialmente o ideologicamente falsi).

Come anticipato, infine, il Decreto sanzioni interviene, col suo articolo 3, in ossequio all’articolo 20 della legge n. 111 del 9 agosto 2023, a sostituire i riferimenti normativi della datata Legge fallimentare con quelli del Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza, così circostanziando anche l’eventuale responsabilità fiscale del cessionario in caso di alienazione d’azienda in condizione di crisi. Per questi l’esonero viene esteso, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, anche alle ipotesi di cessioni nell’ambito di gruppi societari in crisi, a condizione che le stesse siano autorizzata dal Tribunale per mezzo di un piano omologato.