Il regime fiscale oggetto di un interpello all’agenzia delle Entrate dopo gara pubblica
Il trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette (iva e imposta di registro) conseguente al trasferimento di alcune centrali di distribuzione dal gas naturale dal precedente gestore al subentrante, neo-vincitore del bando di gara pubblica emanato da un Comune, ha necessitato di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, che ha osservato come il “passaggio di consegne” prefigurasse cessione d’azienda.
Il contesto
La gara d’affidamento del servizio, da operarsi nell’ambito territoriale, aveva decorrenza dal 1° febbraio di quest’anno e prevedeva una durata di dodici anni. La Stazione appaltante imponeva in particolare l’entrante gestore a corrispondere all’uscente il valore di rimborso per l’acquisizione della proprietà degli impianti di distribuzione per il suddetto lasso di temporale, ma anche a subentrargli nelle obbligazioni finanziarie, nei contratti pubblici e privati in essere, e assumere infine il personale dipendente già operante negli impianti.
L’interpello
La risposta n. 207 del 18 ottobre scorso ha confermato quanto già in precedenza evinto nell’interpello n. 455 dell’8 novembre 2023 secondo cui “(…) sono riscontrabili gli elementi che contraddistinguono un trasferimento d’azienda o di un ramo nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia UE”. In particolare l’Agenzia delle Entrate ha richiamato in proposito gli elementi che contraddistinguono un complesso aziendale, e cioè: la “prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del concessionario con un complesso di beni materiali e immateriali che permetta di svolgere un’attività economica autonoma e attuale” e il “Mantenimento da parte del suddetto complesso di beni di sua identità funzionale anche successivamente al suo trasferimento”. Nel caso in oggetto la sottoscrizione del verbale di consegna ha avallato il concetto di trasferimento di un ampio asset e diritti legali che conferma il proseguo dell’attività con il subentro in essa del nuovo gestore. L’operazione, dunque, non assoggettata all’iva (ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b, del Decreto iva) proprio poiché non tratta il passaggio di singoli beni, dovrà di contro provvedere al versamento dell’imposta di registro.