Con l’entrata in vigore della nuova legge gli Enti del Terzo Settore esonerati dall’imposta
Da 3 agosto l’ufficialità operativa della Legge n. 104 del 4 luglio scorso solleva gli Enti del Terzo Settore dalla responsabilità solidale in caso siano destinatari di successione o donazione. È una delle tante novità che correda l’ampio corpus normativo che da alcuni anni sta interessando la riforma degli enti che operano senza scopo di lucro.
L’orientamento tradizionale
Il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (DL n.346 del 31 ottobre 1990) all’art. 36 ricorda come vi siano obbligati:
- l’erede (che deve versare il dovuto in toto in base a quanto a carico suo e dei legatari);
- il coeredeche abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario (versa in base al valore della propria quota);
- i chiamati all’eredità, compresi quanti non abbiano ancora accettato e i soggetti terzi obbligati a dichiarazione di successione che, con esclusione dei legatari, rispondono solidalmente dell’imposta limitatamente al valore dei beni rispettivamente ereditari e posseduti. In caso di eredità giacente, cioè qualora la stessa non sia stata accettata da tutti, l’ufficio del registro può chiedere sia fissato un termine ante quem per l’accettazione (art. 481 del Codice Civile) o di nominare un curatore (art. 528 del Codice Civile);
- i legatari(sono tenuti al versamento dell’imposta limitatamente ai propri legati).
A corroborare l’obbligo di tutti gli eredi nei confronti dell’Erario: il principio di solidarietà passiva (art. 1292 del Codice Civile) come chiarito dalla sentenza della Cassazione n. 6803 dell’ 8 marzo 2019.
La novità per le ETS
L’art. 7 del recente aggiornamento legislativo interviene come detto, in modifica all’art. 36 del succitato DL n.346, ad escludere gli Enti del Terzo Settore dalla responsabilità solidale tradizionalmente gravante sugli eredi.
L’art. 8 della legge 104 opera infine una modifica a quanto già previsto dall’art. 705 del Codice Civile in relazione alle successioni mortis causa che obbliga, qualora l’eredità coinvolga minori, assenti, interdetti o persone giuridiche, all’apposizione dei sigilli e redazione d’inventario alla presenza loro o dei loro rappresentanti. Una norma che ora, integrata da due nuovi commi, dispone che qualora gli eredi siano eminentemente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed ETS, questi possano dispensare l’esecutore testamentario dai succitati obblighi. Una prerogativa, la loro, percorribile prima dell’accettazione dell’eredità purché avallata dalla totalità dei chiamati e premessa idonea garanzia per i debiti ereditari.