Superbonus: per dieci anni tassate le plusvalenze per chi vende

Per una decade dal fine lavori verranno tassate le plusvalenze

Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio, a partire dal 1° gennaio scorso, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate alla vendita di tutti quegli edifici che abbiano beneficiato d’interventi riconducibili al Superbonus. Plusvalenze tassate che, rispetto ai 5 anni a far data dalla fine lavori previsti dalla bozza, il comma 64 dell’articolo 1 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, ha elevato a 10 anni.

L’obbligo, stante le prime interpretazioni, abbraccerebbe qualsivoglia immobile abbia fruito delle agevolazioni di cui all’art. 119 del Dl 34 del 19 maggio 2020  (Decreto Rilancio), a prescindere che i lavori siano stati effettuati dal proprietario o da altri aventi dritto, che abbiano goduto della detrazione direttamente nella dichiarazione dei redditi, attraverso cessione del credito o tramite sconto diretto in fattura e, ancora, che il vantaggio abbia raggiunto il 110% così come si sia limitato a quote più contenute.

Gli immobili esclusi dall’obbligo

A non dover ottemperare agli obblighi fiscali introdotto dalla Legge di Bilancio: gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti dal cedente o suoi familiari ad abitazione principale (per la maggior parte dei dieci anni precedenti o del lasso temporale intercorso tra acquisto o costruzione dell’immobile e la sua cessione).

Alcuni dubbi interpretativi andranno comunque chiariti. Uno per tutti: come considerare singole unità immobiliari che, lungi dall’aver partecipato direttamente d’interventi “trainati”, abbiano visto quelli “trainanti” interessare gli spazi comuni del proprio condominio. Altro nodo degno d’approfondimento, inoltre, sono le cessioni che non vedano solo una compravendita tra persone fisiche, società semplici o enti non commerciali, ma passaggi di proprietà a seguito conferimento in società o enti, permuta o estinzione di un debito. Andrà quindi debitamente indagato il caso del “patto di riservato dominio”, così come quello di costituzione o trasferimento dei diritti di reale godimento. Alcuna osservazione, infine, sembra la Legge di Bilancio abbia riservato alla nuda proprietà, negozio che, anche in ragione dell’aumento dell’età media della popolazione, risulta sempre più diffuso.

In conclusione

Scopo del Legislatore nella redazione della Legge di Bilancio era certamente disincentivare la mera vendita speculativa degli immobili che abbiano beneficiato della maxi agevolazione per gli interventi edilizi. Stante tuttavia il ventaglio di variabili riconducibili alla compravendita immobiliare e le necessarie riletture del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui redditi) a disciplina dei vari soggetti e casistiche che possono essere interessate dal tema, certamente è auspicabile nel prossimo futuro un adeguato quanto esaustivo chiarimento dei tanti punti rimasti oscuri.