Vantaggi e limitazioni del nuovo strumento digitale, ora anche con “statuto standard”
Rapida, efficace, economica: la costituzione di Srl da remoto promette di fare scuola in termini di semplificazione ed efficienza, abbattendo costi, distanze e burocrazia. Ma è un metodo davvero sicuro?
Online è già un trend in rapida crescita, con tanto di abstract che occhieggiano al nuovo servizio concedendosi a grafiche seducenti, tempistiche performanti e niente procure. Vediamo allora di meglio delineare i contorni di quest’innovazione.
L’iter giuridico del nuovo strumento
Il 5 novembre scorso l’introduzione dello statuto standard
È datata al 20 giugno 2019 la Direttiva UE 1151 che, in modifica della precedente (2017/1132) interveniva sull’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. A seguire c’è stato il decreto favorevole del Mise e, a quello, nel marzo 2021 è succeduta la sentenza del Consiglio di Stato che interveniva, in accoglienza del ricorso del Consiglio nazionale del notariato, sulla necessità di coinvolgere in forma esclusiva i funzionari della “validazione”. Il Decreto legislativo n.183 dell’8 novembre 2021 ha quindi dato il la alla piattaforma telematica (predisposta e gestita ad hoc dal suddetto Consiglio), che all’art.2 del D.Lgs trova esplicito riferimento all’“atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata ricevuto dal notaio in videoconferenza”. Sull’operatività di costituzione online delle Srl si è infine espresso il Ministero dello sviluppo economico che, col regolamento n.155 del 26 luglio 2022, pubblicato in GU il 21 ottobre, introduce la possibilità d’impiego dello statuto standard a partire dal 5 novembre scorso. Già previsto dal citato art. 2 del D.Lgs 183, offre all’atto pubblico informatico il destro d’utilizzare anche modelli uniformi con il non risibile vantaggio di ridurre il costo dell’attività notarile della metà.
Impiego della videoconferenza
Equiparato lo strumento telematico audio/video all’incontro in presenza, l’atto pubblico informatico vede il notaio relazionarsi con tutti o parte dei soggetti mediante videoconferenza e, a mezzo piattaforma, espletare accertamento dell’identità, visualizzazione dell’atto, sottoscrizione elettronica ad opera dei partecipanti e tracciamento di ogni attività. La scelta del notaio deve ricadere tra quanti hanno competenza territoriale sulla regione ove insiste il Comune della sede societaria o la residenza di almeno uno dei soci. Non vi sono limitazioni in caso tutti i soci della costituenda società risiedano o abbiano sede all’estero.
Quali società possono costituirsi online?
L’utilizzo della PNI (la Piattaforma del Notariato Italiano) è prevista per le Srl o le startup innovative che si costituiscano nelle suddette. Naturalmente la procedura è pensata, anche in caso della totalità di soci stranieri, per la sola validazione societaria di sede su territorio italiano.
Cosa serve sapere
- Tutti i soci devono preventivamente dotarsi di firma elettronica qualificata (FEQ).
- I soci persone fisiche stranieri e gli amministratori stranieri devono avere il codice fiscale italiano.
- Il capitale sociale può essere conferito solo in denaro (non, quindi, a mezzo conferimento di crediti, beni, prestazioni d’opera o servizi) attraverso bonifico bancario su apposito conto corrente dedicato (escrow) intestato al notaio, prima dell’atto costitutivo.
Se l’iter viene seguito a dovere, quest’innovativa procedura garantisce senz’altro indubbi vantaggi, soprattutto per residenti in Paesi anche molto lontani fra loro. Senza contare il beneficio d’una neo-operatività societaria che non supera di molto la settimana. Anche nella tradizione, tuttavia, nell’usuale road map costitutiva, cioè, va detto esistono specifici pregi (come il destro di migliori verifiche antiriciclaggio o il solo “non prender sotto gamba” la costituzione di una nuova società). I prossimi mesi, sicuramente, offriranno un interessante panorama valutativo di questo nuovo strumento digitale.