Limiti e vantaggi degli SFP, l’ottimo e malleabile istituto per il reperimento fondi
Circa vent’anni fa l’introduzione nel nostro ordinamento degli strumenti finanziari partecipativi per la Spa: ottima intuizione che, ampliando le possibilità di finanziamento alle imprese, hanno convinto il Legislatore ad allargare quest’utilissima “terza via” (in aggiunta ad azioni o obbligazioni) anche a Startup e PMI innovative. Il risultato è stato premiante, pur lasciando qualche dubbio che merita chiarimenti.
Sono flessibili, perfetti per un agevole reperimento di risorse finanziarie tanto da parte dei soci che di terzi estranei alla compagine sociale, così creando pratici canali di finanziamento alternativi al tradizionale sistema bancario.
Cosa sono gli “SFP”?
Gli SFP (Strumenti Finanziari Partecipativi) sono tra gli istituti giuridici più innovativi introdotti dal Legislatore con la Riforma del diritto societario. A metà strada tra equity e debito per cui è prevista una forma di partecipazione alla società emittente, rappresentano una soluzione versatile per l’investimento del management della società target. Allargati alle Startup, sono andati dimostrandosi uno strumento particolarmente utile per consentire loro l’accesso a risorse professionali e finanziarie, beneficiare d’apporti che possano provenire da soci o soggetti terzi, così fidelizzando investitori, professionisti e dipendenti disposti a credere e scommettere nel progetto di impresa. Il tutto senza privare i soci di quote di partecipazione o potere decisionale.
Gli strumenti finanziari fanno sì che gli eventuali investitori beneficino di una blanda compartecipazione alla vita societaria (ad esempio con la nomina d’un rappresentante comune o perfino di un componente del consiglio d’amministrazione privo di deleghe) non subentrando tuttavia come veri e propri titolari dell’iniziativa economica.
Riepilogando: perché gli strumenti partecipativi sono tanto apprezzabili per le startup?
Quattro i principali benefici che startupper e investitori gli riconoscono:
- Esonerando l’investitore dalla partecipazione attiva alla vita societaria, si vanno dimostrando forme di finanziamento assolutamente agili.
- Consentono all’investitore di non assoggettarsi al rischio d’impresa: la data di conversione in quote societarie avviene infatti solo in seguito, in occasione di un trigger event.
- Permettono la gestione economica nel primo divenire e crescita della società per mezzo di fondi terzi, ma raccolti senza cessione di quote.
- Si confermano in perfetta armonia con i ritmi e tempi rapidi delle startup poiché consentono la definizione di un deal d’investimento senza l’obbligo di una valutazione pre-money.
Come procedere alla loro emissione
- Serve una delibera (di esclusiva competenza dell’assemblea dei soci) così da poter procedere da statuto societario a previsione della loro emissione.
- Le condizioni d’emissione degli SPF devono esser disciplinate da un regolamento, approvato dall’assemblea dei soci, che identifichi con chiarezza eventuali diritti patrimoniali e amministrativi, modalità di circolazione, recesso rimborso.
L’iter legislativo d’introduzione
A disciplinare gli SFP sono gli articoli 2346 (comma 6), 2349 (comma 2) e 2351 (comma 5) del Codice Civile. Il 2349, in particolare, stabilisce la possibilità d’implementare piani di incentivazione dei dipendenti basati su strumenti finanziari partecipativi anziché su azioni, stabilendone modalità e termini in via statutaria e, dunque, utilizzando il patrimonio della società a servizio di dette emissioni. Era il 2001 allorché si pensò d’introdurre lo strumento, ma già due anni più tardi la riforma del diritto societario, all’art. 2468 comma 3, prevede che gli statuti delle Srl possano attribuire a soci o gruppi di soci (individuati a statuto) particolari diritti, intervenendo dunque in aggiunta alla creazione di categorie di quote basata sul principio della depersonalizzazione della partecipazione. Negli anni successivi si è assistito ad un crescente interesse d’investimento nelle startup, in particolare a carattere tecnologico: ecco allora che il Dl n. 179 del 18 ottobre 2012 ha permesso d’includere nei sistemi di finanziamento delle Srl innovative la preziosissima risorsa degli SFP, dando il la ad un sempre più diffuso riscorso a questi strumenti di semi-equity.
Il Consiglio Notarile di Milano sugli SFP
Data l’elevata attenzione degli operatori a questi strumenti il Consiglio Notarile milanese è più volte intervenuto a dirimere dubbi ed esprimere chiarimenti. Ecco i contributi più interessanti:
- Con la massima n.163 ha chiarito come ripartizione delle competenze tra assemblea degli azionisti e organo amministrativo possa vedere quest’ultima investita della delibera d’emissione degli SFP nei casi in cui l’assemblea straordinaria abbia già definito con apposita clausola statutaria il tipo di apporti da acquisire.
- Con la massima n.164 richiama la natura necessariamente partecipativa degli strumenti finanziari, ma anche loro variegazione, modulazione e versatilità.
- Con la massima n.165 osserva come tra gli apporti connessi agli SFP per le startup rientrino conferimenti preclusi alle SpA, come prestazioni d’opera o servizi.
- Con la massima n.166 prende in considerazione l’ipotesi di emissione di SFP convertibili in azioni.
- Con la massima n.167 delinea la possibilità, a statuto, d’attribuire il diritto di voto ai possessori degli SFP.
- Con la massima n.168, infine, interviene sull’eventuale attribuzione agli SFP del diritto di natura amministrativa in termini di nomina d’un componente degli organi sociali.
Uno strumento che ha fatto scuola per tutte le PMI
Anche le Srl non innovative pare siano andate negli ultimi anni ispirandosi alla versatilità degli strumenti finanziari partecipativi. Fermo restando l’impossibilità a ricorrervi direttamente, hanno infatti iniziato a indagare come creare categorie di quote e collocarle presso il pubblico. Muovendo alla conquista dei portali di equity crowdfunding, benché non innovative in senso stretto hanno di certo dimostrato il valore di un “approccio” innovativo alle potenzialità del mondo online.