Dal 3 luglio scorso una società scorporanda può scegliere sia conferimento che scissione
Il nuovo strumento applicabile ai processi di ristrutturazione aziendale ha preso il la con l’art. 51 del Dlgs n. 19 del 2 marzo 2023, che aveva lo scopo d’ottemperare alla direttiva UE n. 1132 del 14 giugno 2017 (poi modificata dalla n. 2121 del 27 novembre 2019) a tema uniformità transnazionale nelle operazioni di stabilimento e funzionamento delle società di capitali. La scissione con scorporo è così stata normata dal nuovo articolo 2506.1 del Codice civile di recente entrato in vigore.
La scissione societaria
Si tratta di norma di un’operazione straordinaria che consente di scomporre l’intero patrimonio d’una società (o una sua parte) affidandolo a una o più società terze, sia preesistenti che di nuova costituzione, nelle quali i soci dell’originaria avranno diritto all’assegnazione di azioni o quote in proporzione alle partecipazioni precedentemente detenute nella scissa. Si tratta di uno strumento pensato per favorire la continuità d’impresa: per operare contestuali separazioni patrimoniali e gestionali, l’imprenditore non viene infatti costretto a liquidazione della società originaria per costituirne una nuova.
La nuova scissione con scorporo
Dalla precedente, il nuovo strumento introdotto dal Legislatore mutua l’impossibilità d’applicazione qualora una delle società interessate risulti in stato di liquidazione e il vantaggio di ridurre della metà i tempi dell’opposizione di eventuali creditori (da 60 a 30 giorni) se le realtà coinvolte siano solo società di persone o Srl. La sostanziale differenza, invece, si basa sul fatto che le partecipazioni sociali di nuova emissione non vengano assegnati ai soci della scissa ma alla scissa stessa. Oltre questo, è importante evidenziare come la scissione per scorporo non possa affidare alle beneficiarie l’interezza del patrimonio della scissa ma solo una sua parte, così che la stessa possa continuare nell’esercizio commerciale della propria attività.
Altre differenze della scissione con scorporo rispetto a quella semplice:
- Impossibilità per gli eventuali soci che non fossero d’accordo con l’operazione di abbandonare la compagine sociale (la scissione ordinaria prevede di contro il diritto di recesso);
- Mancata attribuzione ai soci della scissa di una prestabilita quantità di azioni nella/e nuova/e società (la fase procedimentale non lo considera necessario perché non partecipano direttamente al nuovo capitale sociale)
- Mancata applicazione delle norme che prevedano, da parte dell’organo amministrativo della scorporanda, l’obbligo di fornire redazione della situazione patrimoniale (al fine di motivare e giustificare la scissione) o valutazioni da parte di esperti.
Numerosi i dubbi interpretativi che andranno chiariti circa l’applicabilità del nuovo istituto, in primis in merito agli effetti fiscali. Da subito è ad esempio emerso il problema delle posizioni fiscali soggettive, la cui allocazione da scissa a beneficiaria fa interrogare i tecnici sull’applicabilità del principio della proporzionalità dei patrimoni netti. Non da ultimo, però, il nuovo strumento presterebbe il fianco al rischio di operazioni il cui unico scopo sia, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, ottenere vantaggi fiscali indebiti. Per questo da più parti si stanno suggerendo doverosi chiarimenti e contestualizzazioni interpretative in modo da meglio circoscrivere gli spazi di manovra della scissione con scorporo.