Ridimensionati i vantaggi per partite Iva, idem sul fronte scontrini elettronici
Il Consiglio dei Ministri dello scorso 25 settembre ha approvato l’atteso decreto finalizzato all’aumento del potere d’acquisto e tutela dei risparmi, con particolare focus in materia di energia. Confermato l’avvio dei bonus benzina, trasporti e bollette, la proroga sui vantaggi del mutuo prima casa, freno a mano tirato invece per il bonus riscaldamento e regolamentazione degli scontrini.
Dalla parte delle imprese (energivore)
Si sperava in un’azione di massivo sostegno alle imprese, ma il Governo si è comunque impegnato a sostenerne una cospicua parte: quelle cioè che risentono del lievitare dei costi dell’energia. Per loro è infatti stato modificato il regime delle agevolazioni, in particolare introducendo i presupposti d’accesso (a decorrere dal 1° gennaio 2024) e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio – in funzione dell’intensità elettrica delle singole imprese – a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.
Sanatoria degli scontrini
Rispetto alla prima bozza del decreto, che valutava l’introduzione di un ravvedimento operoso speciale, le nuove disposizioni offrono il destro, entro il 15 dicembre prossimo, di un ravvedimento operoso (come da art. 13 del Dlgs n.472 del 18 dicembre 1997). Cosa significa? Che in caso di mancata, irregolare, incompleta, non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici per violazioni (purché inerenti al periodo compreso tra l’1 gennaio 2022 e il 30 giugno scorso), sarà possibile procedere a regolarizzazione schivando dunque le previste sanzioni accessorie. Non solo: il ravvedimento metterà al sicuro dal rischio di sospensione della licenza o dell’attività. Una scelta – espleta il comunicato diffuso dal Governo – che ha specificatamente inteso guardare al salvataggio dei piccoli esercizi commerciali: ben 50mila quelli a rischio secondo una stima.
Il ravvedimento nelle prime bozze e l’introduzione dei termini temporali
Originariamente il decreto avrebbe opzionato il ravvedimento operoso speciale, in grado quindi di abbattere fino a un diciottesimo del quid sanzionatorio. Al suo posto si è tuttavia preferita una deroga che, per quanto comunque parzialmente vantaggiosa (riduce a un quinto il dovuto), sconta dei limiti temporali riferiti al termine della constatazione e alla data di contestazione della stessa. Il ravvedimento risulta così applicabile sì alle violazioni già evinte, ma non se successive al 31 ottobre prossimo. Al momento del ravvedimento, inoltre, non si darà seguito a pratiche già in precedenza contestate, e così sarà anche per le richieste che giungeranno agli uffici competenti dopo il 15 dicembre 2023.
Cosa cambia in concreto rispetto al ravvedimento ordinario speciale
La differenza, in questo caso, punta il dito proprio sulla contestazione. Nel primo caso la stessa, a prescindere dal suo iter d’avanzamento, bastava da sola a sbarrare la strada al ravvedimento. Ora, invece, fermo restando la data ante quem del 15 dicembre prossimo, sarà il suo perfezionamento a stabilire se sia possibile o meno procedere a ravvedimento ordinario.