Azioni o quote devono attenersi a termini temporali o specifiche condizioni risolutive
Il chiarimento in merito si deve al Consiglio Notarile di Milano che, con la Massima n. 190 del 16 giugno 2020, ha inteso far chiarezza circa la possibilità, da parte di Spa e Srl, d’inserire nei propri statuti l’automatica estinzione delle azioni di categoria o di quota allo scadere di un dato periodo o al verificarsi d’un determinato evento.
Precedenti trattazioni del tema
La Massima interviene e pone suppletivi chiarimenti a quanto già sviscerato dal Consiglio Notarile di Firenze Pistoia e Prato con lo studio 66 del 2018 che, a sua volta, muoveva le proprie posizioni a partire dall’art.17, comma 3, del D.gls. n.175 del 19 agosto 2016 sulle società a partecipazione mista pubblico-privata. La novità introdotta quattro anni più tardi risiede nell’allargare la legittimità alle aziende private ma in più, oltre alle partecipazioni sottoposte a termine finale, estenderle anche a quelle estinguibili al verificarsi di una condizione risolutiva non meramente potestativa.
La conferma di legittimità
“Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. o s.r.l. che prevedono l’automatica estinzione di azioni o quote al decorso di un termine o al verificarsi di una condizione non meramente potestativa – ivi compreso il conseguimento di un ammontare complessivo di utili calcolati nel corso del tempo, a decorrere da un determinato momento – anche senza alcun diritto di liquidazione a favore del titolare delle azioni o quote medesime”: questo il nodo centrale della Massima, che tuttavia ha arricchito il focus a tema di tre interessanti ed esaustive motivazioni.
La prima, orientata ad indagare l’ammissibilità delle partecipazioni a scadenza temporale, guarda alla prassi e alle concrete esigenze delle aziende e, dimostrata l’assenza di vincoli (in particolare di perpetuità) nelle partecipazioni sociali, sottolinea l’importanza di favorire società che desiderino rafforzare il proprio patrimonio (non solo di carattere finanziario), così come necessitino del coinvolgimento di nuovi soggetti ma non in modo permanente.
La seconda, offrendo un distinguo delle partecipazioni in oggetto da quelle soggette a diritto di recesso o riscatto, osserva come le auto-estinguibili si caratterizzino specificatamente per l’automaticità della cessazione e la non obbligatorietà di riconoscere al socio fuoriuscito alcun vanto di diritto economico a carattere liquidatorio.
La terza, infine, si rifà al precedente ragionamento per sottolineare come l’eventuale assenza di liquidazione del socio uscente comporti differenti approcci qualora si sia in presenza di azioni prive di valore nominale e con valore nominale. Ove infatti, come nelle Srl, tale valore non sussista, il capitale social resta immutato, ma sarà ridotto il numero di azioni circolanti con conseguente modifica dello statuto sociale e accrescimento proporzionale delle quote dei restanti soci. In caso di azioni con valore nominale si procederà a imputazione a riserva e conseguente riduzione del capitale sociale secondo quanto previsto dall’art. 2445 del Codice civile.