Nello Studio del Consiglio Nazionale del Notariato le disposizioni al via col 2025
Con la riforma del TUSD svariate nuove disposizioni interessano il trust, che nel Dlgs n. 139 del 18 settembre scorso vede riformulato il suo presupposto impositivo, specificate regole di territorialità e ridefiniti i termini di rilevanza fiscale dell’istituto. A commento delle novità (al via a partire dal primo gennaio prossimo) è intervenuto il Consiglio Nazionale del Notariato con lo Studio n. 99-2024/T.
Il nuovo approccio al trust
Il riformato Testo Unico sulle Successioni e Donazioni (TUSD) trova, rispetto alla sua forma originaria (D.lgs. n. 346/1990), un’attenzione del tutto innovativa al tema del trust, in precedenza mai nemmeno menzionato e ora assunto quasi a protagonista: “Il che significa che i caratteri strutturali del trust sono assunti dal legislatore come idonei a definire la (pur sempre ambigua ma forse, in tal modo, più definita) categoria dei vincoli di destinazione”. Così facendo trova dunque piena e definitiva conclusione quel “dibattito interpretativo sui presupposti di rilevanza impositiva del trust” che, a detta dello stesso Consiglio Nazionale del Notariato, languirebbe da quasi un ventennio, di volta in volta arricchito da discordi posizioni di Cassazione e Agenzia delle Entrate (che tuttavia con la Circolare n. 34/E del 2022 si era già avvicinata ai consolidati orientamenti della prima).
Successione e donazione
Nel testo del Dlgs n. 139 il Legislatore, già all’art. 1, ha voluto espressamente sottolineare come anche i trasferimenti (inter vivos o mortis causa) che derivino da trust siano soggetti all’imposta di successione e/o donazione qualora realizzino il presupposto impositivo del tributo stesso: vale a dire l’arricchimento gratuito a favore di soggetti terzi al disponente. Così facendo è applicata una distinzione tra trust liberali e non liberali (che salvo particolari eccezioni legate ai prodotti sono dunque esclusi dall’applicazione del tributo).
La tassazione “in entrata” e “in uscita”
Se nel trust il passaggio di beni e diritti si produce in modo progressivo, secondo un processo che inizia con l’apporto del disponente e si conclude con l’arricchimento non contestuale del beneficiario, è proprio in quest’ultima fase che (pur tenendo conto dei vantaggi previsti dalla Legge a tema parentela) lo stesso dev’essere tassato. Chi preferisse tuttavia versare il dovuto in forma anticipata e volontaria vede, con la Riforma, mantenuta anche questa possibilità. In ogni caso l’introduzione riformata della norma si dimostra sensibile alla tutela della migliore pianificazione patrimoniale, non ultimo avvantaggiando i contribuenti dal rischio di future, magari peggiorative, modifiche normative.
In caso di tassazione del trust “in uscita”, fatto salvo l’obbligo di denuncia la Fisco, lo Studio n. 99-2024/T ha così sintetizzato i casi che si possono presentare:
- Non serve ulteriore denuncia qualora il trasferimento finale avvenga con atto ricevuto o autenticato da notaio: sarà quest’ultimo a procedere, quale responsabile d’imposta, alla liquidazione del tributo.
- Spetterà al contribuente assolvere al suddetto compito in presenza di atto soggetto a registrazione ma senza intervento notarile.
- Sarà il beneficiario a segnalare il trasferimento e pagare conseguente tributo laddove il trasferimento finale risulti da un atto non soggetto a registrazione o da mera procedura materiale (l’intestazione d’un rapporto finanziario, un bonifico, la consegna di un titolo di credito, ecc.).