La novità sulla Posta Elettronica Certificata introdotta dalla Legge di Bilancio
La Legge di Bilancio 2025, all’articolo 1, comma 860 specifica come, a far data dal 1° gennaio scorso, ogni amministratore di società (di persone o capitali che sia) debba avere un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
Cosa cambia
L’articolo 5 del D.Lgs. n. 179 del 18 ottobre 2012 era già intervenuto sul tema dell’adeguata validità giuridica delle comunicazioni digitali, imponendo ad imprese individuali o societarie di dotarsi di PEC. Inserite nell’“Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti”, avrebbero favorito “contenimento dei costi e utilizzo razionale delle risorse” fungendo da domicilio digitale.
La normativa, finalizzata a garantire tracciabilità e sicurezza, s’arricchisce oggi di un ulteriore tassello, che per molti sconta aggravi burocratici e incoerenze interpretative. La Legge di Bilancio introduce infatti per ogni amministratore l’obbligo d’attivare una propria PEC da segnalare al Registro delle imprese così da “garantire una comunicazione ufficiale e sicura tra la Pubblica Amministrazione e gli amministratori delle imprese”, come si evince daldossier servizio Studi del Senato e della Camera n. 394/4 del 20 dicembre scorso. Chi non ottemperasse all’obbligo vedrà l’assegnazione d’imperio di un indirizzo dalle Camere di Commercio a solo uso di ricezione e sarà tenuto al versamento di un’ammenda.
L’interpretazione della normativa
Tra i molti dubbi emersi: l’eventuale necessità di PEC plurime per amministratori che detengano incarichi in differenti società; la reale quantificazione delle ammende in relazione a tipologia e dimensione aziendale; l’applicabilità retroattiva della norma rispetto a società nate prima del 1° gennaio scorso e la possibilità che il Registro delle imprese sospenda a quest’ultime l’iscrizione se non ottemperino al deposito delle PEC.
L’interpretazione del Registro delle imprese di Milano
In risposta ad alcuni dubbi, il Registro meneghino è a più riprese intervenuto sul tema, soprattutto per quanto concerna l’obbligo di PEC non solo per le società costituite a partire al 1° gennaio scorso, ma anche quelle preesistenti (e che vedano amministratori nominati o confermati successivamente a quella data). Se in un primo tempo il Registro sembrava infatti propenso ad accogliere la versione più ampia dell’interpretazione (che avrebbe tra l’altro accolto l’obbligo di PEC anche per i liquidatori), ha successivamente espresso un parere più restrittivo in attesa di chiarimenti ufficiali.
Stante detta posizione ha quindi optato non già, come in un primo momento, per il rigetto delle iscrizioni, ma per la sospensione delle pratiche. Una scelta motivata non ultimo anche dalla confusione circa gli eventuali profili sanzionatori: l’obbligo di PEC a società e imprenditori individuali imposta in precedenza, infatti, si accompagnava a indicazioni molto più argomentate e precise sia per entità della cifra che tempistiche. In quell’occasione, inoltre, era reso noto come la ricezione d’una domanda priva di riferimenti al domicilio digitale ingenerasse soltanto una sospensione in attesa della sua integrazione. Previsione ora dal registro di Milano applicata per analogia anche per le società con più amministratori.