Assicurazione catastrofi Studio Gencchi

Entro fine mese l’obbligo di assicurazione per i rischi catastrofali

Le imprese sono tenute a sottoscrivere apposita copertura assicurativa

La Legge di Bilancio 2024, all’articolo n. 1, commi dal 101 al 111, detta l’obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese estere con una stabile organizzazione sul territorio nazionale tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, di dotarsi entro il 31 prossimo di una polizza assicurativa contro eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni).

 

Le indicazioni di legge

 La norma ha come obbiettivo di garantire l’eventuale ristoro economico alle imprese in caso di danni a immobilizzazioni materiali dovuti a calamità naturali ed eventi catastrofali che potrebbero verificarsi sul territorio nazionale. Il termine entro cui le aziende devono ottemperare all’obbligo di sottoscrizione della polizza, inizialmente fissato al 31 dicembre scorso, è stato posticipato dal Decreto “Milleproroghe” (Legge n. 15 del 21 febbraio 2025), al prossimo 31 marzo. Uniche imprese non sottoposte all’ obbligo di sottoscrizione della polizza: quelle agricole (ex art. 2135 del Codice Civile) poiché già tutelate dal “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici”.

 

I beni coperti da polizza

Il Legislatore ha inteso porre sotto tutela tutti i terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa. Questo dovrebbe allargare la copertura anche ai beni su cui l’imprenditore non vanta proprietà ma di cui gode a vario titolo, come nel caso di quelli in locazione, comodato o leasing. Non rientrano invece tra i beni da assicurare quelli che già godono d’analoga copertura ad opera di soggetti terzi all’imprenditore. Non possono infine essere ammessi a potenziale ristoro beni immobili su cui gravi, alla data di realizzazione o successiva, stato d’abuso edilizio, così come quelli costruiti senza le necessarie autorizzazioni di legge. Se le polizze assicurative previste dal Legislatore vogliono coprire i danni a carico di materiali immobilizzati, va in ultimo osservato come questo escluda quelli circolanti, cioè il magazzino.

 

Caratteristiche dei contratti di polizza

Specifiche caratteristiche del territorio o dei beni assicurati, così come eventuali attenzioni poste in essere dall’impresa a contenimento dei rischi catastrofali o della protezione dei beni, incideranno sul calcolo premiale, che sarà comunque oggetto di periodici aggiornamenti. Lo scoperto a carico dell’assicurato vedrà, fino a 1 milione di euro di danno, coincidere il massimale con la somma assicurata, tra 1 e 30 milioni di euro un limite d’indennizzo pari al 70% della somma, oltre i 30 milioni di euro il massimale dipenderà invece dalla libera negoziazione tra le parti.

Le imprese inadempienti all’obbligo assicurativo potrebbero vedersi negati contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, comprese quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.