La cassazione sulla pex in bilancio chiarimenti Studio Gencchi

PEX e immobilizzazioni: la realtà conta più della casella in bilancio

Cassazione: i criteri da valutare sono “destinazione strategica” e “sostanzialità”

L’ordinanza n. 11695 del 29 aprile scorso ha visto la Cassazione tornare sul tema del regime PEX e, in particolare, sull’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie del bilancio. I giudici hanno sottolineato come il discrimine “non è solo quello della durevolezza dell’investimento ma, soprattutto, della destinazione strategica attribuita dagli amministratori”. La classificazione contabile deve cioè riflettere la reale strategia aziendale, elementi di concreta natura sostanziale, non allocazioni meramente formali.

 

Cos’è la PEX

La participation exemption, disciplinata dall’articolo 87 del TUIR, consente alle società di tassare solo il 5% delle plusvalenze realizzate cedendo quote di altre imprese. Un’agevolazione corposa, che poggia su quattro pilastri: possesso ininterrotto per almeno dodici mesi, residenza della partecipata in Stati a fiscalità ordinaria, esercizio effettivo di un’attività commerciale (art. 55 del TUIR) e, punto cruciale della pronuncia in oggetto, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie sin dal primo bilancio chiuso nel periodo di possesso.

 

Com’è cambiato il regime nel tempo

Introdotto con il D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003 (la cosiddetta “riforma IRES”), in linea con i modelli europei volti ad evitare la doppia imposizione economica sulle plusvalenze societarie, il regime PEX ha visto l’esenzione (originariamente integrale) ridursi nel 2006 all’84% per attestarsi successivamente al 95%. Percentuale ribadita anche dal recente Decreto fiscale (il n. 38 del 27 marzo 2026). Per quanto concerne l’uso durevole delle immobilizzazioni, il quadro civilistico si richiama all’art. 2424-bis del Codice civile, più recenti principi contabili nazionali (“OIC 21”), invece, intervengono sulla possibilità di allocare partecipazioni della medesima specie sia fra le immobilizzazioni sia nell’attivo circolante, in base alla finalità gestionale prescelta. Proprio rispetto a questo la Cassazione ha inteso, a livello interpretativo, richiamare il valore della destinazione strategica impressa dagli amministratori piuttosto che la sola durata del possesso.

 

Il caso esaminato di specie

La vicenda riguarda una società che, ceduta una partecipazione iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie, ha visto l’Agenzia delle Entrate contestare l’operazione in quento elusiva ai sensi dell’allora vigente art. 37-bis del DPR n. 600 del 29 settembre 1973. Dagli atti emergeva in particolare come la partecipazione fosse stata acquistata con il proposito di rivenderla non appena ottenute le autorizzazioni amministrative necessarie. La Cassazione, confermando la precedente lettura e rigettando il ricorso, ha ribadito come “in presenza di intento speculativo o programmato disinvestimento, la partecipazione va iscritta nell’attivo circolante”. In particolare ha quindi circostanziato il concetto didurevolezza”, sottolineando come lo stesso vada inteso in senso economico-funzionale: occorre cioè verificare se l’investimento sia stato concepito come stabile innesto nel patrimonio sociale o come semplice “tappa intermedia” verso la dismissione.