Dal 1° luglio scorso la novità per cessioni di oggetti d’arte, antiquariato e da collezione
Il Decreto Legge n. 95 del 30 giugno scorso interviene a semplificare un settore che da tempo attendeva una riforma: quello del commercio delle opere d’arte. L’iniziativa non mira solo ad avvicinare l’Italia agli standard europei attraverso l’uniformità nell’applicazione dell’aliquota Iva, ma a rendere il comparto ancora più competitivo. Se prima infatti, a seconda dei casi, era possibile che gli adempimenti oscillassero tra il 22% e il 10%, dal 1° luglio scorso il 5% sarà l’aliquota (quasi) sempre applicata per la compravendita di oggetti d’arte, antiquariato e beni da collezione, come francobolli, monete, stampe o libri antichi.
Il cambio di paradigma
È l’aliquota più bassa in Europa, quella del 5%, condivisa solo da regno Unito, Malta e Cipro. Il suo scopo: rendere più attrattivo il mercato dell’arte italiano, non ultimo agevolando cessioni, importazioni, vendite ad opera di gallerie, mercanti, case d’asta, ma anche da parte degli stessi artisti con partita Iva a regime ordinario (non forfettario). In precedenza, invero, era già prevista una riduzione dell’Iva al 10% ad esclusivo appannaggio delle vendite effettuate direttamente dagli autori delle opere, dai loro eredi o legatari, ma così il comparto risentiva ancor più di confusione e mancanza di trasparenza, inficiando specialmente gli investimenti da parte di compratori internazionali. L’applicazione dell’aliquota agevolata al 5%, già in precedenza inclusa nel Decreto Cultura, ma che non aveva trovato allora alcuna approvazione, viene così oggi in aiuto del settore dell’arte. Un settore che in Italia muove ogni anno circa 2,3 miliardi di euro, con una crescita media del 4,2% dal 2020 a oggi, e che, grazie all’aliquota agevolata, mira così anche ad aumentare l’accessibilità del pubblico alle opere originali e a favorire i giovani artisti emergenti.
Attenzioni da tenere
L’aliquota del 5% si applicherà da ora, come previsto dal Decreto legge n. 331 del 30 agosto 1993 anche agli acquisti intracomunitari di opere d’arte, collezioni o antiquariato rispondenti ai requisiti indicati in allegato al Decreto legge n. 41 del 23 febbraio 1995, a loro volta rispondenti ai criteri europei. Va tenuto presente che il Decreto Omnibus, in ragione d’adeguate coerenza e trasparenza fiscale, chiarisce come l’aliquota agevolata al 5% non sia tuttavia applicabile qualora nelle transazioni fosse impiegato il cosiddetto “regime del margine”, cioè quel metodo alternativo e facoltativo d’applicazione dell’iva finalizzato ad evitare fenomeni di duplicazione dell’imposta da parte dei rivenditori di beni usati o artistici. Particolare attenzione va infine rivolta agli adempimenti burocratici, tra cui la corretta indicazione in fattura del regime utilizzato e la presenza di documentazione che attesti la provenienza delle opere. In mancanza di questi requisiti andrà infatti applicata l’aliquota ordinaria del 22%. A fronte delle preoccupazioni delle piccole gallerie d’arte circa l’aggravio amministrativo dovuto ad uniformità e approfondimento della documentazione di provenienza, è suggerito l’impiego di piattaforme digitali di archiviazione e sistemi di tracciabilità certificata delle opere (come blockchain o codici univoci digitali).