Novità a tema TFC e Cooperative Compliance Studio Gnecchi

Disposizioni applicative per TCF: nuovo decreto

Il Ministero ha varato il 9 luglio scorso un decreto con alcune interessanti novità

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha varato, il 9 luglio scorso, un Decreto che, oltre a sancire la proroga di due anni per quanti già aderiscano al regime opzionale d’adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, concorre a meglio definirne i contorni applicativi. Obiettivo del MEF è tuttavia allargare anche ai soggetti più piccoli finora privi dei requisiti per l’adesione al regime, la possibilità di partecipare dei benefici della cooperative compliance.

 

Cos’è il Tax Control Framework (TCF)

Istituito con il Decreto legislativo n. 128 del 5 agosto 2015, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della Legge n. 23 dell’11 marzo 2014, il TFC è un istituto d’adempimento collaborativo ad adesione volontaria che prevede un periodo di accertamento ridotto nei confronti dei contribuenti che dispongano di un sistema integrato e certificato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali. Suo obiettivo è dar forma ad un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che, attraverso un fattivo e costante confronto preventivo, anticipi il controllo con reciproco beneficio sia in termini d’aumentati livelli di certezza fiscale che di anticipata valutazione delle situazioni suscettibili di rischio.

 

Requisiti di accesso

A chiarire chi possa fruire di questo strumento è, con il succitato articolo 7 del D. Lgs 128/2015,  il Provvedimento dell’AE del 14 aprile 2016 e, a sua integrazione, il D. Lgs del 31 gennaio 2022 che riservano il regime ai soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a:

  • 750 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025
  • 500 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027
  • 100 milioni di euro, a partire dal 2028

A questo si è aggiunta, con il D. Lgs n. 221 del 30 dicembre 2023, una nuova soglia di ingresso allargata a:

  • contribuenti che danno esecuzione alla risposta all’istanza di interpello nuovi investimenti indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari o dei ricavi;
  • quanti appartengono al medesimo consolidato fiscale nazionale (a condizione che almeno un soggetto aderente alla tassazione di gruppo possieda i requisiti dimensionali);
  • facenti parte di un Gruppo IVA costituito ai sensi dell’articolo 70-quater del P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 6-bis del successivo articolo 70-duodecies;
  • soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo.

Perché si verifichino le condizioni d’efficacia del sistema, l’impresa deve poter produrre documentazione esaustiva circa: strategia fiscale, ruoli e responsabilità, procedure, monitoraggio, adattabilità al contesto interno ed esterno, relazione agli organi di gestione e mappa dei rischi fiscali. Non fanno eccezione ai requisiti necessari per poter godere degli aspetti premiali del regime anche: la puntuale e corretta modalità di comunicazione così come il tempestivo aggiornamento di eventuali modifiche d’assetto organizzativo o di sussistenza dei requisiti d’ammissione.

 

Diffondere il sistema premiale

Tra gli obiettivi del recente Decreto spicca la volontà di diffondere sempre più la cultura della cooperative compliance non solo allargando la stessa alle PMI, ma anche sensibilizzando il mondo dell’impresa ai sui indubbi vantaggi. Tra questi: l’impegno da parte dell’AE a rispondere ai quesiti delle imprese entro 45 giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza; la disapplicazione integrale delle sanzioni amministrative per i rischi fiscali comunicati in modo tempestivo ed esauriente; la riduzione della metà per le sanzioni per condotte riconducibili ai rischi fiscali non significativi ricompresi nella mappa dei rischi; l’esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime (estesa anche ai rimborsi presentati dai rappresentanti di gruppi IVA aderenti al regime).