Introdotto un regime differenziato: quando non si applica l’aumento dell’aliquota
Proseguendo con quanto già avviato in precedenza, la recente Legge di Bilancio torna sul tema della tassazione delle criptovalute introducendo alcune novità circa il trattamento fiscale di alcuni proventi e plusvalenze. La novità interessa in particolar modo una tassazione agevolata per le plusvalenze e i redditi generati da stablecoin Euro che, a fronte dell’innalzamento al 33% per altre cripto-attività, si attestano al 26% qualora dimostrino di rispettare i requisiti MiCar.
Quando si applica l’aliquota al 33%
Il nuovo tetto introdotto dalla manovra segue le previsioni già presenti nella Legge di Bilancio 2025 e stabilisce come alle plusvalenze realizzate a far data dal 1° gennaio scorso in poi (a prescindere cioè da quando le criptovalute siano state acquistate), vada applicata l’imposta sostitutiva del 33%. Detta imposizione, tuttavia, avviene nel momento del realizzo, e interesserà dunque anche le plusvalenze eventualmente maturate in precedenza. A livello normativo il principale riferimento resta comunque l’articolo 1, comma 24 della Legge 207/2024.
I casi che beneficiano dello “sconto”
L’aliquota del 26% è prevista esclusivamente per plusvalenze, rimborsi e proventi da staking o lending di stablecoin su cui sia stata applicata entro lo scorso novembre la rivalutazione fiscale. Resta confermato al contempo l’obbligo di monitoraggio fiscale e dichiarazione dei redditi (Quadro T) anche in assenza di soglie minime di esenzione.
La disciplina MiCAR
Già introdotta dalla legge di Bilancio 2025, la riduzione dal 33% al 26% si applica ai redditi diversi e a quanti derivino da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. La disciplina di riferimento resta, in questo senso, la Markets in Crypto-Asset Regulation secondo cui gli e-money token (EMT) sono da intendersi quelli che mirano a mantenere un valore stabile usando come riferimento il valore di una singola valuta ufficiale. Se ancorati all’euro, dunque, devono riferirsi unicamente a fondi di riserva detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.
Non cambia il regime di neutralità fiscale
La Legge di Bilancio 2026 non ha apportato alcuna modifica al regime di neutralità fiscale che, dunque, deve ritenersi applicabile tanto alla conversione euro-stablecoin che alle permute tra cripto-attività di pari caratteristiche e funzioni con i medesimi principi e chiarimenti espressi dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023.
