Cassazione su Royalties e beneficiario effettivo StudioGnecchi

Royalties e beneficiario effettivo: la Cassazione chiarisce i criteri

Non basta ricevere i canoni: conta chi ne ha la reale disponibilità economica

Con la sentenza n. 1635 del 25 gennaio 2026 la Corte di Cassazione fissa un principio destinato a incidere sulla pianificazione fiscale dei gruppi multinazionali: il diritto all’aliquota convenzionale ridotta sulle royalties non dipende dalla solidità strutturale della società estera che le riceve, bensì dalla sua effettiva disponibilità giuridica ed economica sui proventi. Anche una realtà con centinaia di dipendenti, dunque, può essere degradata a mera “società-canale” qualora i flussi reddituali transitino verso un’altra entità del gruppo.

 

Il beneficiario effettivo

È così definito il soggetto che detiene il pieno controllo economico del reddito percepito, senza obblighi di trasferirlo a terzi. Grazie al suo ruolo non solo previene l’abuso del diritto (“treaty shopping”) e si fa garante che i benefici convenzionali siano applicati solo a chi realmente dispone del reddito, ma funge anche da strumento utile a contrastare l’interposizione di soggetti residenti in Stati a fiscalità più mite. Comparso nel Modello OCSE del 1977, il perimetro applicativo è quindi stato ampliato alle royalties dall’articolo 12, su cui l‘Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risposta n. 116 del 2023.

 

Chiarimenti e implementazioni

Con la recente sentenza la Cassazione ha precisato 3 criteri finalizzati a stabilire se una società estera sia davvero il beneficiario effettivo dei canoni che riceve:

  1. la società percipiente deve svolgere un’“attività economica reale” (se ha quindi dipendenti, uffici, clienti, produce o distribuisce beni o servizi, ecc.);
  2. può disporre liberamente del denaro che riceve (il “dominion test”);
  3. sussistono concrete ragioni economiche alla base della catena societaria (non solo, dunque, un escamotage per risparmio fiscale).

 

Il caso di specie

La vicenda trae origine da una verifica della Guardia di Finanza nei confronti di una società italiana parte di un gruppo multinazionale a controllo statunitense in cui la contribuente versava alla consociata tedesca canoni per marchio e know-how, applicando la ritenuta del 5% ai sensi della Convenzione Italia-Germania. Durante l’ispezione è tuttavia emerso come detti canoni non fossero iscritti come ricavo proprio ma girati integralmente alla capogruppo americana. L’Agenzia delle Entrate he quindi proceduto a notifica, impugnata, di un accertamento per omessa ritenuta e relative sanzioni.

 

La disponibilità effettiva sui proventi

La sentenza n. 1635 del 25 gennaio scorso, affiancata alle n. 1634 e 1647 depositate il medesimo giorno, ha visto la Cassazione accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ed esprimere contrarietà circa le indagini svolte nei precedenti gradi di giudizio circa la natura dell’entità intermedia anziché la sua reale disponibilità sui flussi reddituali. In particolare i giudici hanno sottolineato l’importanza di distinguere tra “interposizione fittizia” e “reale”. Hanno quindi aggiunto come, per i gruppi che concentrano la gestione della proprietà intellettuale in una società-polo europea, sia necessaria una revisione critica di contratti di licenza e flussi finanziari infragruppo. Non basta che la società percipiente sia operativa, né che i prezzi di trasferimento risultino congrui come da art. n. 110, comma 7, del TUIR: occorre che trattenga per sé, con piena autonomia, una quota significativa dei proventi.