Salute e sicurezza sul luogo di lavoro: bene delegare, purché…

Dai requisiti del delegato agli obblighi in capo al datore di lavoro: cosa prevede la legge

Il d.lgs. n. 81/2008 (meglio conosciuto come “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”) rappresenta il principale riferimento normativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Come noto, è sul datore di lavoro che gravano obblighi e adempimenti sanciti dalla legge: a lui, in ragione della posizione gerarchicamente preordinata, spetta il compito d’adottare ogni misura a tutela dei dipendenti nell’espletamento delle attività lavorative aziendali. Un dovere che può (in parte) essere delegato. Vediamo come.

Delega di funzioni

Non è raro che le competenze tecniche richieste, così come complessità strutturale o organizzativa dell’assetto aziendale, facciano propendere per l’investitura d’un sostituto. Qualcuno cui il datore di lavoro, impossibilitato ad adempiere personalmente agli obblighi imposti dalla normativa, affidi l’incarico d’assolvere gli articolati doveri e ogni continuativa azione di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Una delega, insomma, che trova disciplina nell’art.16 del d.lgs. n. 81/2008.

La delega di funzioni, in particolare, consente al datore di lavoro (delegante) di traslare a idoneo soggetto preventivamente individuato (delegato) funzioni, obblighi e responsabilità derivanti dalla normativa di settore, cosicché il primo, nei limiti consentiti dalla legge, ne risulti sollevato.

Come redarre la delega

Affinché possa ritenersi validamente conferita ed efficace, è necessario che la delega venga redatta in conformità ai requisiti previsti dal già citato art. 16 del d.lgs. n. 81/2008. Sotto il profilo formale va in particolare fatta attenzione che, su atto scritto riportante data certa, il delegato dichiari espressamente d’accettare la delega (così da ammettere unicamente l’assunzione di deleghe libere e consapevoli). Alla stessa andrà quindi data adeguata e tempestiva pubblicità.

Dal punto di vista sostanziale, invece, è necessario non solo che il delegato possieda di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate ma, a garanzia dell’effettività della delega, gli vengano attribuiti tutti i poteri d’organizzazione, gestione e controllo necessari all’incarico, così come adeguata autonomia di spesa utile al suo corretto svolgimento. Il mancato rispetto di questi requisiti rendebbe la delega inefficace e, dunque, priva di effetti.

Obblighi non delegabili

Un’eventuale delega non esclude il persistere, in capo al datore di lavoro, di alcuni obblighi. Tra questi: la responsabilità per “culpa in eligendo e quella di “culpa in vigilando”. La prima interessa il caso di un’inadeguata valutazione del soggetto destinatario di delega: qualora risulti privo delle capacità e dei requisiti richiesti, sarà il datore di lavoro a rispondere delle sue manchevolezze. La “culpa in vigilando”, invece, sorge qualora venga accertata la mancata vigilanza sull’operato del delegato nell’espletamento delle funzioni a lui trasferite.

In conclusione: è bene ricordare che non tutti gli obblighi facenti carico al datore di lavoro possono essere oggetto di delega. A tal proposito l’art. 17 d.lgs. n. 81/2008 esclude espressamente che il datore possa delegare a terzi la valutazione dei rischi e la correlata redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), così come la designazione del soggetto Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP). Tutte funzioni e attività di cui il datore di lavoro deve occuparsi personalmente.