Srl e decisioni: quando sono invalide o impugnabili?

Caratteristiche, limiti, diritti dei soci… e come impugnare una delibera assembleare

La snellezza operativa delle Srl vede a monte il distinguo tra operazioni a tema d’amministrazione (cioè quelle a carattere funzionale, organizzativo e operativo) che sono affidate all’organo amministrativo, e quelle riferibili alla struttura della vita societaria (come il bilancio o l’affido delle cariche) che sono appannaggio dei soci. Ma se l’assemblea di quest’ultimi varasse decisioni viziate o illegittime, come si potrebbe procedere a contestazione?

 

L’invalidità della decisione

 A disciplinare i casi d’invalidità o impugnabilità delle decisioni dei soci di una Srl (la previsione normativa si riferisce letteralmente a queste e non alle deliberazioni) è l’art. 2479-ter del Codice Civile. Va subito detto inoltre che due sono le tipologie in cui posso rientrare le tipologie d’invalidità: quelle “nulle” e quelle “annullabili”. 

  • Decisioni nulle: sono da considerarsi tali quelle ad oggetto illecito o impossibile, quante a quel fine modifichino l’oggetto sociale, e quelle prese in assenza di assoluta informazione (a perimetrare quest’ultima, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22987 del 16 agosto 2019 che ricomprende anche la “mancata o irregolare convocazione”.  La legge stabilisce che nei casi sopra citati le decisioni dell’assemblea dei soci possano essere impugnate “da chiunque vi abbia interesse”. L’azione dovrà essere intrapresa entro 3 anni a far data dalla trascrizione nel libro dei soci, con eccezione delle “decisioni che modifichino l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili” che “possono essere impugnate senza limiti di tempo”.

 

  • Decisioni annullabili: sono tutte le decisioni prese in difformità dalla legge o dall’atto costitutivo, ma anche quelle prese con la partecipazione di un socio in condizione di conflitto d’interesse. In questo caso l’impugnazione delle delibere assembleari può esser fatta dai soci che non abbiano a suo tempo consentito alla decisione deliberata, dagli amministratori della società, dal Collegio sindacale. Il termine per procedere all’impugnazione è di 90 giorni a decorrere dalla trascrizione (anche se l’Srl non è soggetta ad iscrizione o deposito nel registro delle Imprese). Il Tribunale inoltre, se lo ritiene di necessità ed è motivato da richiesta, può assegnare un termine di 180 giorni per adottare una nuova decisione che, eliminati gli elementi vizianti, sostituisca la precedente (va detto comunque che detta sostituzione può avvenire anche in forma spontanea, senza intervento del Tribunale). Qualora non sia, proditoriamente o meno, avvenuta regolare trascrizione nel libro dei soci, la deliberazione può essere infine impugnata senza limiti di tempo.

 

Quali sono gli effetti dell’annullamento di una decisione?

Sul tema il citato art. 2479-ter rinvia all’art. 2377 co. 7 del Codice Civile , che stabilisce come un annullamento abbia effetto su tutti i soci ed obblighi gli amministratori, il Consiglio di sorveglianza e il Consiglio di gestione a “prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione”.