L’Agenzia delle Entrate, rispondendo alla domanda del richiedente, chiarisce i contorni della norma
Il trattamento fiscale al vaglio della norma antielusiva in caso d’affitto di ramo d’azienda con valore prevalente costituito da beni immobili è quanto ha interessato la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 126/E del 30 aprile scorso. Anche se la domanda rivolta all’AE, di fatto, veicolava principalmente un chiarimento circa l’obbligo di versare un’imposta in misura fissa ogni annualità successiva alla prima (vincolo non sussistente secondo quanto affermato nella risposta), l’interpello ha favorito più ampie delucidazioni sull’applicabilità della norma antielusiva. Sono in particolare richiamate due condizioni che debbano contestualmente sussistere perché l’affitto di un ramo d’azienda si configuri come tentativo di sostituirsi alla normale locazione immobiliare al fine d’indebiti vantaggi fiscali.
All’origine dell’interpello
La vicenda interessa un imprenditore che ha stipulato un contratto notarile di 6+6 anni per l’affitto di un ramo d’azienda concernente in un’attività di bar e ristoro. Rappresentando quest’ultimo solo una parte del suo esercizio imprenditoriale, i canoni d’affitto sono stati assoggettati ad iva. L’imposta di registro, in base al principio di alternatività, è stabilita come dovuta in misura fissa. L’interpello, come accennato, mirava a comprendere se la stessa (regolarmente versata insieme a quella proporzionale dell’1% sul canone del primo anno) fosse da ritenersi una tantum o anch’essa andasse riconosciuta negli anni seguenti.
La risposta
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato nella risposta l’art. 35 n. 10 quater del Decreto Legge 223 del 4 luglio 2006: a fare da discrimine nel caso specifico è infatti la dichiarazione che il valore dei fabbricati rappresentasse il 75% del complessivo dell’azienda. Riprendendo quindi il principio di alternatività IVA/registro come da art. 40 del Dpr n. 131 del 26 aprile 1986 ha chiarito come solo il pagamento dell’imposta proporzionale dell’1% sulla parte immobiliare del canone annuo fosse da ripetersi annualmente, mentre l’imposta fissa debba essere corrisposta una sola volta al momento di registrazione del contratto.
Un’occasione per interpretare i contorni della norma antielusiva
L’interpello ha offerto all’AE il destro di chiarire come la condizione per l’applicabilità dell’imposta di registro propria delle locazioni immobiliari sia, in presenza d’affitto di ramo d’azienda, assoggettata a entrambe le seguenti condizioni:
- il valore dei fabbricati rappresenti oltre il 50% di quello della stessa azienda;
- le disposizioni dell’affitto d’azienda risultino più favorevoli dell’applicazione d’imposta di registro sulla locazione dei fabbricati.