La Cassazione sul trattamenti di fine mandato e la fiscalità con Studio Gencchi

Cassazione: il Tfm non segue le regole del Tfr per la deducibilità

Accantonamenti deducibili solo previo atto scritto prima dell’assunzione

Secondo l’Ordinanza n. 3299, da poco licenziata dalla Corte di Cassazione, la disciplina fiscale prevista per il Tfr non si applica al Tfm poiché non esiste alcuna norma che ne preveda l’equiparazione. La deduzione annuale delle quote accantonate per il trattamento di fine mandato spettante agli amministratori, dunque, può avvenire solo se prevista da un documento siglato in data anteriore l’inizio del rapporto lavorativo che ne specifichi l’importo.

 

Il Tfm non è soggetto all’art. 2120 del Codice civile

L’articolo 2120, che disciplina il trattamento di fine rapporto, nel definire diritti e modalità dello stesso, non ultimo a tema fiscale, fa specifico riferimento al “rapporto di lavoro subordinato”. Discrimine che riguarda anche le successive quattro integrazioni al Codice civile occorse nel 1968, 1971, 1982 e 1991.

 

Il caso alla base del chiarimento

Una Srl, a seguito di cinque avvisi d’accertamento comportanti una maggiorazione dell’IRES, recuperata nei suoi confronti per gli anni dal 2008 al 2012, ha deciso d’impugnare quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima intendeva tassare parte del trattamento di fine mandato accantonato e portato in deduzione dalla società per un importo superiore al limite fiscalmente previsto per i lavoratori dipendenti. Sia in primo che secondo grado i giudici hanno sposato la tesi della AE secondo cui il Tfm fosse un trattamento assimilabile a quanto disciplinato dall’articolo 105 del Tuir per il Tfr.

Portato il giudizio in Cassazione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata stabilendo non giuridicamente corrette le conclusioni dei giudici di merito, con conseguente avallo della posizione della ricorrente (in particolare per quanto attenga la parte eccedente la misura massima accantonabile per il Tfr del personale dipendente). Tra i precedenti portati a sostegno dalla Cassazione figurano le ordinanze n. 24848 del 2020, n. 28827 del 2021, n. 25435 del 2022, e la più recente sentenza n. 15966 del 2024.

 

L’atto scritto

Sulla base del principio di competenza la Cassazione ha quindi stabilito che in ciascun esercizio possano essere dedotte le quote accantonate per il Tfr degli amministratori solo in presenza di un atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto in cui sia indicato l’importo di riferimento. In mancanza di detti requisiti prevale il principio di cassa secondo cui la deduzione è ammessa solo nell’anno di effettiva corresponsione.