Il consolidato fiscale nazionale è un particolare regime di determinazione del reddito complessivo ai fini Ires per tutte le società partecipanti, rappresentato dalla somma algebrica delle singole basi imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi.
Le società che intendono adottare la tassazione consolidata di gruppo, disciplinata dagli articoli 117-129 del Tuir, devono esercitare la specifica opzione che dura per un triennio ed è irrevocabile.
Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione.
L’opzione può essere esercitata da ciascuna società solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
- identità dell’esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante. Per identità dell’esercizio sociale, si intende identità di chiusura del periodo d’imposta; pertanto, le società di nuova costituzione possono optare per il consolidato, in presenza dei requisiti necessari, fin dal primo esercizio;
- esercizio congiunto dell’opzione da parte di ciascuna controllata e dell’ente o società controllante;
- elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante per la notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione. L’elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo esercizio il cui reddito è stato incluso nella dichiarazione consolidata;
- comunicazione dell’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 117, possono esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo, in qualità di controllanti e in qualità di controllate:
– le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato (articolo 73, comma 1, lettera a, del Tuir);
– gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (articolo 73, comma 1, lettera b, del Tuir).
Ai fini del significato di controllante e controllata, l’art. 117 richiede che tra consolidante e consolidata sussista un rapporto di controllo, di cui al n. 1 dell’art. 2359 co. 1 c.c.
Tuttavia il controllo civilistico non è sufficiente, in quanto l’art. 117 deve essere coordinato con l’art. 120 del Tuir, il quale prevede che la consolidante debba possedere sia una partecipazione al capitale sociale della società consolidata in misura superiore al 50% che una partecipazione agli utili della società consolidata in misura superiore al 50%.
Le principali caratteristiche del consolidato fiscale possono essere così riassunte:
- possibilità di compensare i redditi conseguiti da alcune società con le perdite prodotte da altre società partecipanti;
- le perdite fiscali individuali conseguite durante il periodo di vigenza del consolidato sono computate ai fine della determinazione del risultato consolidato; mentre le perdite maturate prima dell’adesione al consolidato possono essere utilizzate solo dai soggetti che le hanno prodotte;
- possibilità di compensare crediti e debiti d’imposta tra le diverse società comprese nell’ambito di operatività del regime (cosiddetto “perimetro da consolidamento);
- i dividendi distribuiti tra i soggetti che partecipano al consolidato sono completamente esclusi dal concorso alla formazione del reddito di gruppo; infatti alle società partecipanti al consolidato non si applica l’ordinario regime di tassazione dei dividendi nei limiti del 5% del loro ammontare;
- gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla consolidante secondo le regole ordinarie;
- l’adesione al redime consolidato è irrevocabile per tre esercizi sociali;
- la consolidata deve eleggere obbligatoriamente il domicilio presso quello della consolidante fino al termine del regime di consolidamento;
- devono essere stipulati tra le società partecipanti al consolidato degli “accordi di consolidamento”, i quali regolano la reciproca assegnazione di somme in compensazione degli eventuali vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti. Tali somme di compensazione non sono soggette a tassazione;
- è previsto un particolare regime di responsabilità tributaria, infatti l’ente controllante è responsabile per i maggiori debiti di imposta, e per i relativi interessi, riferiti al reddito complessivo globale; mentre l’ente controllato risponde solidalmente assieme all’ente controllante solamente per i maggiori debiti di imposta, o per interessi e sanzioni riferiti alla sua base imponibile.
Di fondamentale importanza risulta essere la stesura degli “accordi di consolidamento”, ossia i contratti nel quale devono essere disciplinati in modo chiaro i rapporti tra consolidante e consolidata, inclusi anche i trasferimenti facoltativi, quali ad esempio le eccedenze di interessi passivi, di ROL e di interessi attivi.
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