Numerose le modifiche portate dal terzo intervento sul codice, in ossequio al PNRR
Lo scorso 10 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il Dl “disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”: oltre 50 articoli a correzione di errori materiali, di coordinamento normativo dovuti alle precedenti integrazioni, ma anche funzionali ad offrire aggiornamento dei riferimenti normativi e chiarimento di dubbi interpretativi.
L’obbiettivo del Governo
Il nuovo Decreto legge s’inserisce in particolare nel quadro degli impegni previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e vorrebbe tendere la mano ad aziende e professionisti in difficoltà: “l’obbiettivo è far in modo che l’eventuale crisi possa essere individuata e affrontata il prima possibile – ha spiegato il Ministro della Giustizia Nordio –, facendo chiarezza su molti istituti. Da un lato infatti aiutiamo le imprese a non muoversi troppo tardi, dall’altro rafforziamo gli strumenti preventivi e stragiudiziali di esame della difficoltà dell’impresa e di ricerca delle possibili soluzioni.”
La novità dell’accordo transattivo
Intervenendo sul Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 e successive due integrazioni, il Consiglio dei Ministri ha portato alcune importanti innovazioni sul tema, tra cui spicca la modifica all’art. 23 per mezzo del nuovo comma 2 bis, finalizzato all’introduzione dell’accordo transattivo. Uno dei principali freni all’impiego del Codice era infatti l’impossibilità di prevedere dilazione o stralcio del dovuto alle agenzie fiscali. Va detto tuttavia che all’eventuale dilazionamento del debito fiscale, fanno eccezione i “tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione Europea”, come l’IVA. Rispetto poi a quanto previsto dalle bozze preliminari del decreto, non è possibile ricorrere all’accordo (o includervi) debiti previdenziali o con enti locali.
Qualora infine l’accordo transattivo venisse siglato ma si dovesse verificare un successivo accertamento d’insolvenza o l’imprenditore non completasse i pagamenti previsti entro 60 giorni dalla scadenza in esso stabilita, lo stesso si annullerebbe automaticamente per dare contestuale avvio alla procedura di liquidazione.
Il ruolo del professionista
Per percorrere la strada dell’accordo transattivo è fatto obbligo di coinvolgere un professionista indipendente e un revisore legale utili a verificare attendibilità dei dati aziendali e sottoporre le garanzie del caso ai creditori. Questa rinnovata attenzione ai professionisti ha anche inteso mutare il precedente Albo dei gestori in un elenco e riconoscere le prerogative degli Ordini professionali vigilati dal Ministero nella gestione della crisi.
“Cram down”
È questa una novità che attiene in particolare agli strumenti di regolazione della crisi e alla disciplina fiscale. La percentuale richiesta in sede d’omologazione da parte del tribunale per il soddisfacimento dei crediti dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie è innalzata dal 30 al 60%. Una modifica all’art. 88, comma 4 interviene inoltre a chiarire i contorni d’applicabilità del cram down nel concordato preventivo in continuità.